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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine

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(k) merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera 22 EUR a condizione che le

autorità doganali accettino, previo accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore

economico o da esso fornite.

2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nei casi previsti da un accordo internazionale in materia di sicurezza tra una parte contraente ed un Paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente accordo.

3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nella Comunità per le merci di cui agli articoli 181quater, lettere i) e j), 592 bis, lettere i) e j), e 842 bis, secondo comma,

lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

4. In Svizzera non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per:

─ pezzi di ricambio e di sostituzione destinati agli aeromobili a fini di riparazione;

CH/CE/Allegato I/it 5