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Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 63 pagine
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─ lubrificanti e gas necessari al funzionamento dell'aeromobile; e
─ prodotti alimentari destinati ad essere consumati a bordo,
che siano stati precedentemente immagazzinati in un deposito doganale situato nei locali di un aeroporto svizzero e in seguito trasferiti sugli aerei in conformità delle disposizioni emanate dalla Svizzera, sempreché esse non compromettano il livello di sicurezza garantito dal presente accordo.
ARTICOLO 3
Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita
1. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da Paesi terzi. Tale autorità effettua l'analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione ed i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza, anche qualora le merci siano destinate all'altra parte contraente.
CH/CE/Allegato I/it 6