Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 11 pagine
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Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
È necessario modificare due ordinanze. L’introduzione della qualifica di operatore economico autorizzato deve essere disciplinata nell’OD (ai sensi dell’art. 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, LD; RS 631.0). Conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LD, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) dovrà stabilire, nell’ordinanza dell’AFD del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-AFD; RS 631.013), che gli invii in provenienza da e a destinazione di paesi non membri dell’UE devono essere dichiarati per il trattamento doganale solo mediante dichiarazione doganale elettronica. Sulla scorta dell’obbligo di far capo all’EED, l’AFD dovrà mettere a disposizione un’apposita applicazione in Internet di facile uso.
8 Ripercussioni
8.1 Ripsercussioni finanziarie
8.1.1 Per la Confederazione
Il nuovo accordo comporta un adeguamento delle applicazioni EED, il cui costo è di 1,2 milioni di franchi. A ciò si aggiunge un fabbisogno di personale dell’AFD dell’ordine di circa 20 collaboratori per svolgere i compiti supplementari presso gli uffici doganali.
8.1.2 Per i Cantoni
Non sono previste nuove spese.
8.2 Ripercussioni economiche
È difficile stimare numericamente le ripercussioni dell’accordo sull’economia complessiva, ma la conclusione dell’accordo comporta sicuramente importanti risparmi. Dato che la situazione nel traffico bilaterale delle merci tra la Svizzera e l’UE resterà invariata, non vi saranno ripercussioni finanziare né procedurali da questo punto di vista.
Si prevedono invece spese supplementari nel traffico delle merci con i paesi non membri dell’UE. Esse sono dovute all’acquisizione di nuovi software (a causa dell’obbligo di dichiarazione elettronica) e agli oneri supplementari causati dalla predichiarazione dei dati. Tali spese vanno tuttavia relativizzate, in quanto anche altri importanti partner commerciali (p.es. gli Stati Uniti) hanno adottato simili misure di sicurezza.
9 Rapporto con il diritto internazionale
L’accordo è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e corrisponde inoltre alle misure accettate dall’Organizzazione mondiale delle dogane in materia di sicurezza della catena delle merci commerciali.
10 Basi legali
La conclusione di accordi internazionali rientra nelle competenze generali della Confederazione nell’ambito degli affari esteri, conformemente all’articolo 54 capoverso 1 Cost. Ai sensi dell’articolo 184 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale è competente per la firma e la ratifica di trattati internazionali, su riserva dell’approvazione da parte dell’Assemblea federale. La competenza di quest’ultima di approvare accordi è disciplinata all’articolo 166 capoverso 2 Cost. Sono esclusi gli accordi la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.