Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 11 pagine

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Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

Svizzera non costituisce una potenziale lacuna nel dispositivo di sicurezza della catena di merci dell’UE (nonostante il fatto che, dal punto di vista dell’UE, essa è un paese terzo e dunque autonomo per quanto riguarda l’adozione di provvedimenti).

La ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti si è rivelata particolarmente difficile. Dopo lunghe trattative (durate un anno e mezzo) esse hanno tuttavia convenuto che i relativi standard di sicurezza sono paragonabili e che possono essere riconosciuti come equivalenti. Entrambe le parti hanno considerato significativi i vantaggi di questo riconoscimento della reciprocità, segnatamente la rinuncia, nel commercio bilaterale, alla dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per via elettronica.

Il 30 maggio 2008, in occasione del quarto ciclo di negoziati, è stato possibile trovare una soluzione consensuale: l’UE rinuncia, nell’ambito del traffico delle merci con la Svizzera, alla richiesta di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata e di uscita. Questa soluzione rappresenta un’importante agevolazione per l’80 per cento delle importazioni e il 60 per cento delle esportazioni della Svizzera. La condizione per la suddetta rinuncia alla dichiarazione sommaria è l’impegno, da parte di entrambe le parti contraenti, a garantire un livello di sicurezza paragonabile nel proprio territorio doganale mediante l’adozione di provvedimenti basati sul diritto comunitario vigente. Le relative analisi dei rischi e gli operatori economici autorizzati sono riconosciuti reciprocamente. Agli attori economici certificati vengono concesse facilitazioni nell’ambito dei controlli doganali di sicurezza. Tra l’altro, essi devono fornire meno dati e hanno la priorità in occasione di controlli. Per contro, la Svizzera si è impegnata a introdurre la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita nel traffico aereo e terrestre da e per paesi terzi (transito attraverso l’UE). Per gli invii provenienti da paesi terzi destinati alla Svizzera e trasportati via terra attraverso l’UE, l’obbligo di predichiarazione vige al confine doganale esterno dell’UE. Per il traffico delle merci con paesi non membri dell’UE l’accordo prevede che la Svizzera riprenda l’acquis comunitario.

L’accordo sarà applicato provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2009. A seguito di ritardi nella trasposizione tecnica delle misure di sicurezza in singoli paesi dell’UE, il 2 aprile 2009 la Commissione europea ha deciso di non rendere obbligatoria la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita durante il periodo transitorio dal 1° luglio 2009 a fine dicembre 20103. Le altre nuove misure di sicurezza sono invece applicabili dal 1° luglio 2009. Per permettere la loro applicazione in Svizzera, il 13 maggio 2009 il Consiglio federale ha deciso l’applicazione provvisoria dell’accordo a partire dal 1° luglio dello stesso anno, previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti (art. 152 cpv. 3bis della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale; RS 171.10).

3 L’accordo vigente

L’accordo riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci è stato concluso il 21 novembre 1990 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1991. Scopo dell’accordo è l’accelerazione dei controlli e delle formalità svizzere e comunitarie al confine nell’ambito del traffico delle merci. A tal fine gli orari d’apertura degli uffici doganali sono tra l’altro stati adeguati da entrambe le parti e, se il volume di traffico lo giustifica, leggermente prolungati. Le competenze degli uffici di servizio in materia di

3 Regolamento (CE) n. 273/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU. L 91 del 3.4.2009, pag. 14).