Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 11 pagine

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Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

Un’eventuale verifica presso un AEO in presenza di autorità estere necessita del consenso esplicito dell’impresa in questione.

Art. 14 Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Per le informazioni scambiate tra le parti contraenti vige il segreto professionale e la protezione dei dati personali definiti dalle relative leggi delle parti contraenti. La Commissione europea fornisce rapporti regolari sul livello di protezione dei dati da parte di paesi terzi, compresa la Svizzera. Nei rapporti8 finora pubblicati è sempre stato stabilito che ai fini dell’applicazione dell’articolo 25 paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE9, per determinate attività la Svizzera offre un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti all’UE.

4.4 Capitolo IV: Cooperazione

Art. 15 Collaborazione tra le amministrazioni (*)

Questo articolo disciplina la collaborazione a tutti i livelli tra le amministrazioni degli Stati contraenti. Il principio della trasformazione degli uffici doganali contigui in impianti a controlli abbinati è già definito negli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con i suoi quattro paesi limitrofi10.

Art. 16 Notifica di nuovi controlli e formalità diverse dalle misure doganali di sicurezza di cui al capitolo III (*)

Se una parte contraente intende applicare nuovi controlli o formalità in un ambito diverso da quello disciplinato dal capitolo III, essa ne informa l’altra parte contraente. Le misure adottate al fine di agevolare l’attraversamento dei confini non devono essere rese inoperanti dall’applicazione di tali nuovi controlli o formalità.

Art. 17 Fluidità del traffico (*)

Questo articolo prescrive alle parti contraenti di strutturare le procedure d’esercizio in modo tale da ridurre, per quanto possibile, i tempi d’attesa. In caso di gravi perturbazioni, le autorità informano immediatamente le autorità competenti degli altri paesi interessati da dette perturbazioni.

Art. 18 Assistenza amministrativa (*)

La regolamentazione dell’assistenza amministrativa corrisponde all’articolo 9 della convenzione del 20 maggio 198711 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, conclusa tra i paesi dell’AELS (di cui la Svizzera fa parte) e l’UE.

8Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l’adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1); Commission Staff Working Document of 20 October 2004 on the application of Commission Decision 2000/518/EC of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided in Switzerland, SEC (2004) 1322 (disponibile solo in inglese)

9Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)

10Cfr. p.es. la Convenzione del 1° giugno 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (RS 0.631252.913.690). La Svizzera ha concluso simili convenzioni anche con gli altri paesi limitrofi.

11 RS 0.631.242.03