Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 11 pagine
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Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
sdoganamento sono state reciprocamente adeguate. Si è inoltre previsto di trasformare gli uffici doganali contigui in impianti a controlli abbinati nonché di creare corsie di passaggio rapido. Tranne in casi eccezionali debitamente motivati, si è deciso di applicare il principio dei controlli a campione delle merci. L’adozione di misure eccezionali ha consentito di garantire il flusso del traffico attraverso il confine anche in caso di sciopero, fenomeni naturali e via di seguito4. L’accordo concernente i trasporti di merci del 1990 ha contribuito in modo determinante a semplificare i controlli doganali tra la Svizzera e gli Stati dell’UE.
4 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Gli articoli contrassegnati con un asterisco (*) sono stati ripresi senza modifiche, hanno tuttavia ricevuto una nuova numerazione a seguito del consolidamento.
4.1 Capitolo I: Disposizioni generali
Il risultato dei negoziati sulla sicurezza della catena di merci è stato quello di modificare l’accordo concernente i trasporti di merci del 1990, al fine di estenderne il campo di applicazione alle misure doganali di sicurezza. A tale scopo viene aggiunto un nuovo capitolo relativo alle suddette misure. Nell’intento di chiarire e rafforzare la certezza del diritto, il contenuto dell’accordo del 1990 è inserito in un nuovo accordo consolidato.
Art. 1 - 3 Definizioni, campo di applicazione e territori interessati
Questi articoli contengono le principali definizioni e descrivono il campo d’applicazione dell’accordo nonché i territori ai quali esso si applica. I controlli interessati sono in prima linea quelli doganali e di sicurezza. L’accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein e alle enclavi doganali delle valli di Samnaun e Sampuoir (nel caso di queste ultime a causa della qualifica di AEO).
4.2 Capitolo II: Procedure
Gli articoli da 4 (*) a 8 (*) riguardano la procedura legata al controllo delle merci. Contengono inoltre gli obblighi per le parti contraenti, tra cui i controlli a campione, la delega delle competenze, il riconoscimento dei controlli e dei documenti nonché l’adeguamento degli orari di sdoganamento.
Le disposizioni veterinarie e fitosanitarie di cui agli articoli 5 e 6 dell’accordo del 1990 sono ora disciplinate dall’accordo del 21 giugno 19995 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli. I controlli veterinari sono stati soppressi il 1° gennaio 20096. La soppressione dei controlli fitosanitari costituisce un prossimo obiettivo ed è oggetto di discussione nell’ambito dei negoziati in corso. I suddetti articoli 5 e 6 sono pertanto obsoleti.
4Messaggio del 9 gennaio 1991 sull’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea riguardante
l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (FF 1991 I 401)
5 RS 0.916.026.81
6 Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario CE-Svizzera, del 23 dicembre 2008 (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89)