Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 11 pagine

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Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

firma e la ratifica di trattati internazionali, su riserva dell’approvazione da parte dell’Assemblea federale. La competenza di quest’ultima di approvare accordi è disciplinata all’articolo 166 capoverso 2 Cost.

5 Considerazione del diritto comunitario nell’accordo

Oltre ad essere importante per gli attori economici, l’accordo contiene anche disposizioni decisive relative all’attuazione di adeguamenti del diritto comunitario applicato e alla partecipazione della Svizzera al relativo processo decisionale dell’UE. La Svizzera può collaborare alla creazione del nuovo diritto comunitario in ambito di sicurezza doganale e si dichiara, per contro, disposta a riprendere tale diritto. È tuttavia decisivo che ciò non avvenga automaticamente, bensì rispettando la procedura d’approvazione interna alla Svizzera. Ciò significa che, conformemente alle direttive costituzionali, gli adeguamenti al diritto devono essere approvati dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal popolo.

Qualora la Svizzera non adottasse gli sviluppi giuridici che l’UE ritiene importanti per la garanzia della catena delle merci, l’UE potrebbe mettere in discussione l’equivalenza della sicurezza. Anche se la Svizzera non adotta un adeguamento del diritto comunitario entro il termine previsto, l’accordo non viene automaticamente a cadere. In caso di lacune nell’ambito della sicurezza tra Svizzera e UE, quest’ultima potrebbe tuttavia adottare misure di riequilibrio. L’accordo prevede inoltre la possibilità che le parti contraenti sottopongano, di comune accordo, la controversia ad arbitrato indipendente, al fine di verificare la proporzionalità di tali misure.

6 Importanza dell’accordo per la Svizzera

L’introduzione dell’obbligo di predichiarazione all’importazione, all’esportazione e in transito comporterebbe numerosi nuovi ostacoli nel traffico delle merci tra la Svizzera e l’UE. L’obbligo della dichiarazione sommaria di entrata e di uscita è molto importante e in linea di massima coinvolge l’intero traffico commerciale tra l’UE e la Svizzera nonché i transiti attraverso i loro territori. È noto che l’UE e la Svizzera sono strettamente legate sia a livello economico sia per quanto riguarda la situazione viabile. L’integrazione verticale, e in particolare il commercio intra-industriale di tipo verticale (fornitura di semiprodotti), sono fortemente evoluti a partire dagli anni Novanta. La quota di semiprodotti commerciati con l’UE corrisponde al 30 per cento degli scambi globali e la Svizzera ricopre pertanto una posizione preminente tra i paesi dell’OCSE. Visti gli stretti rapporti economici della Svizzera con l’UE (segnatamente con i paesi limitrofi: Germania, Francia, Italia e Austria), l’obbligo di predichiarazione influirebbe negativamente sul traffico transfrontaliero delle merci, provocando congestioni del traffico presso i valichi di confine interessati. La libera circolazione delle merci in Europa e un rapido sdoganamento rivestono enorme importanza per entrambe le parti. L’obbligo di predichiarazione all’importazione, all’esportazione e in transito si ripercuoterebbe anche sull’asse di transito europeo attraverso la Svizzera. Il maggiore onere ad esso legato causerebbe congestioni stradali supplementari e un traffico di aggiramento che pregiudica l’ambiente.

7 Adeguamento del diritto svizzero

Le disposizioni dell’accordo costituiscono un dispositivo completo di norme, applicabile nei confronti sia degli attori economici coinvolti sia delle autorità svizzere e comunitarie.