Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
4.5 Capitolo V: Organi
Art. 19 Comitato misto
Le parti contraenti sono rappresentate in un comitato misto, il quale delibera di comune accordo.
Art. 20 Gruppi di concertazione (*)
Al fine di esaminare questioni, di importanza regionale o locale, di ordine pratico, tecnico e organizzativo, le autorità competenti dei paesi interessati possono istituire gruppi di concertazione.
Art. 21 Competenza del comitato misto
La gestione dell’accordo compete al comitato misto, il quale può modificare, tramite decisione, il capitolo III e gli allegati. Le parti contraenti eseguono le decisioni secondo le rispettive normative (cpv. 4). Le modifiche all’accordo entrano in vigore il giorno seguente la data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate di aver concluso l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine (art. 33).
Art. 22 e 23 Evoluzione del diritto e partecipazione al comitato del codice doganale
L’articolo 22 definisce la procedura di adeguamento dell’accordo ai futuri sviluppi giuridici. Al fine di mantenere il medesimo livello di sicurezza in Svizzera e nell’UE, una partecipazione tempestiva al processo decisionale (cosiddetto «decision-shaping») permette un’applicazione futura uniforme. Entrambe le parti contraenti devono adottare simultaneamente i relativi sviluppi giuridici. A tal proposito, esse sono tenute a osservare le procedure costituzionali interne, valide in caso di approvazione di nuove disposizioni giuridiche. Gli esperti svizzeri sono coinvolti in caso di adozione di una nuova misura di cui al capitolo III dell’accordo (misure doganali di sicurezza) e possono partecipare anche ai relativi gruppi di lavoro della Commissione europea.
L’evoluzione di alcune prescrizioni doganali comunitarie potrebbe comportare conseguenze per le disposizioni dell’accordo e una modifica del capitolo III. Si tratta segnatamente delle seguenti disposizioni del codice doganale europeo12: articoli 5 bis (per quanto riguarda gli operatori economici autorizzati) e 13 (controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza)13, 36 bis-36 quater (importazione) e 182 bis-182 quinquies (esportazione).
Art. 24 Composizione delle controversie
Le controversie tra le parti contraenti inerenti all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo sono sottoposte al comitato misto, che cerca di giungere a una composizione per via amichevole. Restano riservate le disposizioni dell’articolo 29 (vedi sotto).
12 Cfr. Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1); ultima modifica: regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L
117 del 4.5.2005, pag. 13)
13 Cfr. Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1); ultima modifica: regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64)