Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
Art. 25 Accordi con paesi terzi
Gli accordi conclusi da una delle parti contraenti con un paese terzo in un ambito che concerne anche l’accordo non creano obblighi per l’altra parte. Il comitato misto può tuttavia decidere consensualmente la validità di tale accordo anche per l’altra parte contraente. In questo caso occorre parimenti osservare le procedure costituzionali interne, valide in caso di approvazione di nuove disposizioni giuridiche. L’UE sta ad esempio discutendo con il Giappone in merito al riconoscimento reciproco delle misure di sicurezza e dei relativi AEO. L’articolo 25 rende possibile l’estensione anche alla Svizzera di un simile accordo dell’UE; alcune misure di sicurezza tra la Svizzera e il paese terzo non dovrebbero tuttavia più essere adottate e le agevolazioni potrebbero essere valide anche per gli AEO svizzeri. Tale situazione semplificherebbe il commercio con i paesi terzi in questione.
4.6 Capitolo VI: Disposizioni varie e finali
Art. 26 Agevolazioni di pagamento (*)
I tributi e gli emolumenti possono essere versati anche tramite assegni bancari internazionali espressi in franchi svizzeri.
Art. 27 (*) e 28 Esecuzione dell’accordo e revisione
Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a garantire un’applicazione efficace delle disposizioni dell’accordo.
Se una parte contraente intende rivedere l’accordo, essa presenta una proposta a tal fine al comitato misto.
Art. 29 Misure di riequilibrio
Se l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza non è più garantita, è possibile ricorrere a misure compensative. Tali misure devono essere proporzionate alla situazione e limitarsi allo stretto necessario. In caso di contestazioni e su consenso di entrambe le parti, è possibile sottoporre la controversia ad arbitrato al fine di decidere in merito alla proporzionalità delle misure adottate.
Art. 30 e 31 Ordine pubblico e denuncia
I divieti all’importazione, all’esportazione o al transito giustificati da motivi di ordine pubblico (p.es. embarghi) non sono contrari alle disposizioni dell’accordo. Quest’ultimo può essere denunciato.
Art. 32 Allegati
Gli allegati I, II e III sono parte integrante dell’accordo e disciplinano la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita, la qualifica di operatore economico autorizzato e la procedura di arbitrato.
Art. 33 Ratifica
L’accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Ai sensi dell’articolo 184 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il Consiglio federale è competente per la