Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/54: Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea riguardante l'aggevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza · 11 pagine

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Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

4.3 Capitolo III: Misure doganali di sicurezza

Il contenuto di questo capitolo, insieme agli allegati, è stato maggiormente toccato dalle novità.

Art. 9 Disposizioni generali in materia di sicurezza

Con questo articolo le parti contraenti si impegnano ad attuare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel capitolo III e a garantire un livello di sicurezza equivalente ai loro confini esterni. Nel contempo esse rinunciano ad applicare al traffico bilaterale delle merci le misure doganali di sicurezza.

Art. 10 Dichiarazioni preliminari all’entrata e all’uscita delle merci

Questo articolo disciplina la dichiarazione sommaria - prevista come misura di sicurezza doganale - di merci importate da o esportate verso paesi terzi. Per quanto riguarda la forma e il contenuto della dichiarazione sommaria, le eccezioni alla sua presentazione, il luogo e il termine della presentazione nonché le altre disposizioni necessarie all’applicazione dell’articolo in questione, si rimanda all’allegato I.

Art. 11 Operatore economico autorizzato

A condizione che siano rispettati i criteri stabiliti nell’allegato II dell’accordo, agli operatori economici stabiliti sul territorio doganale (compreso il Principato del Liechtenstein) e nelle enclavi doganali (attualmente le valli di Samnaun e Sampuoir, cfr. art. 1 dell’ordinanza del 1° novembre 20067 sulle dogane; OD) che presentano una domanda in tal senso viene concessa la qualifica di «operatore economico autorizzato» (AEO). Gli AEO fruiscono di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali di sicurezza. L’allegato II stabilisce le disposizioni relative alla concessione della qualifica, i tipi di agevolazioni concesse, le norme relative alla sospensione e alla revoca della qualifica nonché le modalità dello scambio, tra le parti contraenti, di informazioni sugli AEO. Tali informazioni si limitano ai dati necessari all’identificazione degli AEO in questione.

Art. 12 Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

Le parti contraenti dispongono di una gestione dei rischi in materia di sicurezza ed effettuano analisi dei rischi mediante EED. Esse stabiliscono criteri di rischio e settori di controllo in materia di sicurezza. I sistemi di gestione dei rischi sono riconosciuti come equivalenti. Lo scambio di informazioni (p.es. profili rischio o proprie constatazioni effettuate in occasione dei controlli di sicurezza) permette di rafforzare l’efficacia dei controlli doganali di sicurezza.

Art. 13 Controllo dell’attuazione delle misure doganali di sicurezza

Il comitato misto definisce le modalità con le quali viene assicurato il controllo dell’attuazione delle disposizioni. Tali misure possono essere una valutazione regolare dell’attuazione, un esame finalizzato a migliorare l’applicazione delle disposizioni mediante riunioni tra esperti o verifiche («audit») delle procedure amministrative.

7 RS 631.01