Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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Vista la possibilità d’identificare il Paese di trasferimento per tutte le armi di servizio trasferite verso l’uso civile, non occorre alcun adeguamento legislativo.

L’articolo 7 dello Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce i requisiti di qualità della marcatura delle armi da fuoco. Non ne risulta alcuna necessità di adattare l’ordinanza sulle armi. L’articolo 31 capoverso 1 OArm stabilisce infatti che i contrassegni devono figurare singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile. Questi tre requisiti non richiedono ulteriori spiegazioni poiché includono già ogni altro criterio quale la chiara leggibilità senza uso di mezzi tecnici ausiliari o di arnesi, la facile riconoscibilità, la durevolezza e il ripristino secondo le possibilità tecniche. La leggibilità e la durevolezza costituiscono ad esempio esigenze ovvie di un contrassegno.

Per la marcatura delle armi delle scorte statali l’articolo 8 lettera d dello Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce requisiti meno severi rispetto a quelli applicabili alle armi in possesso di privati. Non è pertanto necessario alcun adeguamento legislativo.

Legge sul materiale bellico

Poiché la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco sono disciplinate dalla legge sulle armi, la legislazione sul materiale bellico non è interessata dall’obbligo di marcatura di cui all’articolo 8 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

La LMB stabilisce tuttavia i requisiti per la fabbricazione e l’importazione di armi leggere e di piccolo calibro che non sono armi da fuoco e pertanto non sono soggette alla legge sulle armi. L’obbligo di marcatura sancito dallo Strumento ONU per il rintracciamento sarebbe quindi opportuno in quest’ambito, visto che il suo campo d’applicazione materiale non si estende soltanto alle armi da fuoco bensì a tutte le armi leggere e di piccolo calibro. Per adempiere tutti i requisiti dello Strumento ONU per il rintracciamento sarebbe necessario introdurre disposizioni speciali riguardo alla marcatura in fase di fabbricazione per determinate armi leggere e di piccolo calibro. In questo contesto si pongono tuttavia alcuni problemi.

La LMB non sancisce obblighi di marcatura, infatti, il disciplinamento omogeneo dei contrassegni è sancito nella LArm. Sorge quindi il dubbio se l’inserimento di tali disposizioni, estranee al sistema della LMB, sia giustificato, soprattutto se si considera che per l’artiglieria militare pesante il rischio di diffusione incontrollata è notevolmente minore rispetto alle armi da fuoco. Le armi interessate da tale obbligo dovrebbero inoltre essere elencate singolarmente poiché l’attuale categorizzazione del materiale bellico non permette di distinguerle. Inoltre la LMB non contiene alcuna definizione di armi leggere e di piccolo calibro. Le armi leggere e di piccolo calibro fabbricate in Svizzera soddisfano i criteri delle armi da fuoco sanciti dalla LArm. Un disciplinamento speciale non avrebbe quindi alcuna rilevanza dal punto di vista pratico. Per i motivi esposti si è quindi rinunciato a una modifica della LMB.

Riguardo alle marcature d’importazione, occorre tener conto che le armi che rientrano nel campo d’applicazione summenzionato sono importate in Svizzera ai fini del montaggio ad esempio in carri armati granatieri. Non sono pertanto riesportate in