Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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materiale bellico52 e la legge federale del 21 marzo 200353 sull’energia nucleare (LENu).

5.1.3 Marcatura

Requisiti degli strumenti internazionali

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco esige che le armi da fuoco (ma non le loro parti, i loro elementi e le loro munizioni e nemmeno le armi antiche e le loro riproduzioni) in fase di fabbricazione siano provviste di una marcatura che indichi anche il Paese o il luogo di fabbricazione. Ogni arma da fuoco importata in modo permanente deve recare un contrassegno semplice e appropriato del Paese d’importazione (ovvero della Svizzera).

Lo Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce che le armi leggere e di piccolo calibro devono essere contrassegnate sulla superficie libera di una componente essenziale dell’arma. La marcatura d’importazione, invece, non è prescritta dallo Strumento ONU per il rintracciamento.

Per il passaggio di armi leggere o di piccolo calibro dell’esercito o delle forze pubbliche di sicurezza verso il permanente uso da parte di civili, sia lo Strumento ONU per il rintracciamento sia il Protocollo ONU sulle armi da fuoco applicano lo stesso criterio: l’apposizione di una marcatura unica e adeguata che consenta di identificare lo Stato (in questo caso la Svizzera) che effettua il trasferimento.

Le armi leggere e di piccolo calibro che non sono marcate e registrate in conformità alla normativa, devono essere contrassegnate e registrate a posteriori oppure distrutte tempestivamente. Fino a quel momento esse vanno custodite al sicuro come stabilito dall’articolo 9 dello Strumento ONU per il rintracciamento (cfr. n. 5.1.6).

Le armi leggere o di piccolo calibro destinate a essere utilizzate dall’esercito e dalle forze di polizia devono essere contrassegnate secondo le prescrizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento. Tale contrassegno non deve necessariamente soddisfare i requisiti della marcatura apposta in fase di fabbricazione.

Legge sulle armi

Il termine «marcatura», utilizzato nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco e nello Strumento ONU per il rintracciamento, corrisponde all’espressione «contrassegno» della legislazione sulle armi.

L’articolo 18a LArm statuisce che in fase di fabbricazione dev’essere apposto sulle armi da fuoco, sulle loro parti essenziali o sui loro accessori un contrassegno singolare e distinto e che tali oggetti devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno prima di poter essere introdotti sul territorio svizzero. Con la trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen nel nuovo articolo 18b LArm è stato inoltre introdotto l’obbligo di contrassegnare singolarmente le unità elementari

52RS 514.51

53RS 732.1