Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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devono essere disponibili anche i dati sui Paesi di transito. L’elenco dei documenti da conservare di cui all’articolo 17 capoverso 2 OMB potrebbe quindi essere completato con i documenti di trasporto. In virtù dell’articolo 9e capoverso 3 OMB la SECO può domandare in qualsiasi momento ai titolari di un’autorizzazione generale d’importazione informazioni sul genere, la quantità, l’imposizione doganale e la destinazione finale dei beni che sono importati o fatti transitare mediante un’autorizzazione generale d’importazione (AGI) o un’autorizzazione generale di transito (AGT). L’obbligo d’informare si estingue dieci anni dopo l’imposizione doganale.
La durata di conservazione di venti o trent’anni sancita dallo Strumento ONU per il rintracciamento può complessivamente essere garantita nel campo d’applicazione della LMB. Nella LMB i documenti di fabbricazione sono rilevanti soltanto per armi leggere e di piccolo calibro che non sono considerate armi da fuoco ai sensi della LArm. Si tratta di un tipo di armi che in Svizzera non viene fabbricato (cfr. n. 5.1.3). Non manca pertanto nessuna documentazione. L’obbligo di conservazione dei documenti sulle transazioni internazionali si applica per contro a tutte le esportazioni di armi da fuoco rette dalla LMB. Secondo il diritto vigente la durata di conservazione è di soli dieci anni e non di venti come richiesto. Anche in questo caso è tuttavia possibile assicurare una conservazione dei registri duratura. Lo Strumento ONU per il rintracciamento non definisce i documenti da conservare. Se si considerano i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, la conservazione delle informazioni necessarie (p. es. data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione, destinatario finale, descrizione dei beni) può essere assicurata dal servizio d’autorizzazione, in questo caso dalla SECO. L’articolo 9 capoverso 1 della legge del 26 giugno 199860 sull’archiviazione (LAr) stabilisce un termine di protezione di trent’anni per i documenti sulle autorizzazioni. Le autorizzazioni sono pertanto conservate in seno all’Amministrazione federale per un periodo più lungo, motivo per cui si è rinunciato a prorogare la durata di conservazione. Si suppone inoltre che l’obbligo di contabilità sancito dalla LArm, a cui sono soggetti i titolari di patenti di commercio di armi, comprenda anche documenti rilevanti per la LMB. Secondo la LArm occorre tenere la contabilità anche sulla vendita e su ogni altro tipo di commercio di armi.
La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell’ambito della procedura d’imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 dell’ordinanza del 1° novembre 200661 sulle dogane [OD]), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, per esempio risalendo a indicazioni fornite per l’ottenimento di un’autorizzazione.
Legge sul controllo dei beni a duplice impiego
L’articolo 21 OBDI sancisce un obbligo di conservazione di cinque anni. Per soddisfare i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco occorrerebbe quindi raddoppiare tale termine per i documenti necessari all’esportazione di armi da fuoco,
60 RS 152.1
61 RS 631.01