Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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5.1.2 Campo d’applicazione
Requisiti degli strumenti internazionali
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non si applica ai trasferimenti di armi tra Stati eseguiti nell’interesse della sicurezza nazionale o effettuati da uno Stato nella sua funzione di organo esercitante il potere sovrano. Lo Strumento ONU per il rintracciamento si applica invece anche ai trasferimenti di armi tra Stati.
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e più precisamente le sue disposizioni penali, non statuiscono che le fattispecie devono avere una dimensione internazionale o legami con la criminalità organizzata. Lo Strumento ONU per il rintracciamento rinuncia del tutto a questi due elementi.
Legge sulle armi
Come nel caso del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, anche la legge sulle armi esclude dal proprio campo d’applicazione i servizi statali ovvero l’esercito, l’amministrazione militare, le autorità doganali e di polizia. Poiché le prescrizioni dei due strumenti internazionali (marcatura, registrazione, scambio d’informazioni) concernenti il trasferimento di armi da fuoco da parte dello Stato verso un uso civile, sono soddisfatte, non occorre procedere a un adeguamento legislativo (cfr. n. 5.1.3 e 5.1.4).
Siccome né lo Strumento ONU per il rintracciamento né il Protocollo ONU sulle armi da fuoco esige l’adempimento dei due requisiti di «carattere transnazionale» e di «collegamento con la criminalità organizzata», per la trasposizione nel diritto svizzero questi elementi sono irrilevanti.
Legge sul materiale bellico
La legge sul materiale bellico si applica soltanto in parte all’organo della Confederazione responsabile degli acquisti di materiale bellico (armasuisse). Le disposizioni sull’autorizzazione generale, ad esempio, non trovano alcuna applicazione. Non valgono nemmeno le norme sul trasferimento di beni immateriali o sul conferimento di diritti sugli stessi beni, quando le operazioni commerciali di armasuisse sono in relazione con l’acquisizione di materiale bellico per l’esercito svizzero.
Legge sul controllo dei beni a duplice impiego
La legge sul controllo dei beni a duplice impiego contempla i beni utilizzabili a fini civili e militari e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. Il Consiglio federale determina i beni a duplice impiego e i beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, che sono soggetti alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Quest’ultima è applicabile soltanto nella misura in cui non lo sono la legge sul