Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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d’imballaggio delle munizioni al momento della fabbricazione o dell’introduzione sul territorio svizzero54. Il diritto svizzero non sancisce invece ancora alcun obbligo supplementare di contrassegno da parte del Paese d’importazione.
L’obbligo sancito dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco di apporre una marcatura che indichi anche il Paese o il luogo di fabbricazione è già stato soddisfatto nel diritto d’esecuzione (art. 31 cpv. 1 nuova lett. c OArm) nell’ambito della trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen. È inoltre prevista una disposizione che esige l’apposizione di un contrassegno con l’anno di fabbricazione (lett. d). Essa va quindi oltre i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.
Il contrassegno semplice e appropriato del Paese d’importazione (ed eventualmente dell’anno d’importazione) per le armi da fuoco che, in caso d’introduzione permanente sul territorio svizzero dell’arma, al momento di attraversare la frontiera deve figurare aggiuntivamente alla marcatura di base inconfondibile (fabbricante, Paese o luogo di fabbricazione, numero di serie), può essere disciplinato nel diritto d’esecuzione come nel caso delle indicazioni da apporre sul contrassegno di fabbricazione.
Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco provenienti dalle scorte dello Stato in vista di un uso civile permanente, in Svizzera, oltre ai militari, a livello federale hanno in dotazione un’arma da fuoco gli impiegati dell’Amministrazione delle dogane (segnatamente del Corpo delle guardie di confine), parte dei collaboratori dell’Ufficio federale di polizia e i membri del corpo di guardia degli impianti nucleari; nei Cantoni e nei Comuni possiedono un’arma gli agenti di polizia, gli ispettori della caccia e i guardiacaccia. Le autorità succitate hanno pertanto la possibilità di trasferire le armi verso usi civili (soprattutto a conclusione del rapporto di servizio).
L’esercito svizzero contrassegna tutte le armi d’ordinanza con l’emblema svizzero (croce svizzera), un numero individuale e la lettera «A» di «Armee» (esercito in tedesco)55. In caso di cessione in proprietà, l’arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P» come stabilito dall’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 200356 sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM).
Le armi da fuoco in dotazione alle autorità federali, cantonali e comunali di polizia, alle autorità doganali, all’ispettorato della caccia e ai guardiacaccia nonché al corpo di guardia degli impianti nucleari sono, in linea di massima, contrassegnate allo stesso modo delle armi da fuoco destinate all’uso civile. Tali armi possono eventualmente riportare un contrassegno aggiuntivo (p. es. uno stemma). Le armi da fuoco in dotazione al corpo di guardia degli impianti nucleari e alle autorità doganali non vengono trasferite verso l’uso civile.
54 FF 2009 7689
55 Non esiste una base giuridica che giustifichi questa prassi. La direttiva dello Stato maggiore dell’Aggruppamento dello Stato maggiore generale del 4 luglio 1977 concernente la numerazione di armi da fuoco portatili personali nonché di armi da fuoco portatili collettive consente almeno di stabilire i numeri attribuiti ai diversi tipi di armi. La direttiva può essere consultata in forma stampata presso il servizio competente del DDPS.
56 RS 514.10