Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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modo inalterato. Sulla base di queste argomentazioni si rinuncia anche alla marcatura d’importazione che lo Strumento ONU per il rintracciamento si limita peraltro soltanto a raccomandare.
Legge sul controllo dei beni a duplice impiego
La LBDI non sancisce il controllo né della fabbricazione né dell’importazione di armi leggere e di piccolo calibro. Tale controllo è disciplinato dalla LArm oppure dalla LMB.
5.1.4 Registrazione
Requisiti degli strumenti internazionali
Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce un termine di conservazione obbligatorio di dieci anni per le informazioni concernenti le marcature e le transazioni internazionali.
In virtù dello Strumento ONU per il rintracciamento le informazioni sulla fabbricazione vanno conservate per trent’anni. Tutte le altre informazioni, ad esempio sull’introduzione sul territorio svizzero e sull’esportazione, sono conservate per vent’anni. Secondo la legislazione nazionale, alla cessazione dell’attività le aziende sono tenute a consegnare le informazioni registrate alle autorità statali.
Legge sulle armi
Il vigente articolo 21 della legge sulle armi sancisce già un obbligo di conservazione di dieci anni per le informazioni (fabbricazione, riparazioni e commercio) che i titolari di una patente di commercio devono registrare nei libri contabili. L’articolo 21 si applica ad armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo. L’articolo 30 OArm disciplina i dettagli della contabilità.
Una volta scaduto il termine di conservazione, ovvero dopo dieci anni, i libri contabili vanno consegnati all’autorità cantonale competente. Con la trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen l’articolo 21 LArm è stato completato con il capoverso 4 che statuisce l’obbligo per tali autorità di conservare per (ulteriori) vent’anni i documenti trasmessi57. Il termine massimo di conservazione richiesto dallo Strumento ONU per il rintracciamento è quindi complessivamente soddisfatto. In caso di cessazione dell’attività professionale, i documenti sulla fabbricazione sono trasmessi all’autorità cantonale competente prima della scadenza dei dieci anni senza pertanto raggiungere un termine di conservazione di trent’anni. Questo fatto non è tuttavia rilevante, poiché l’articolo 13 dello Strumento ONU per il rintracciamento prevede che la consegna sia disciplinata conformemente al diritto nazionale.
57 FF 2009 7689