Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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armi da fuoco soprattutto le armi della categoria KM 1 (Armi da fuoco portatili di ogni calibro) e in parte anche quelle della categoria KM 2 (Armamento o armi di ogni calibro, ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili). Sono ad esempio escluse dall’elenco svizzero del materiale bellico le armi anteriori al 1890 e le loro riproduzioni. Questa disposizione è compatibile con il Protocollo ONU che non si applica ad armi da fuoco antiche fabbricate nel 1899 o prima. L’elenco svizzero del materiale bellico prevede anche altre eccezioni come determinate armi da caccia e da sport. Per quanto riguarda la trasposizione del Protocollo ONU, queste esclusioni non costituiscono tuttavia un problema poiché la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego consente di garantire un rilevamento completo di tutti i beni soggetti a registrazione. Le parti e gli elementi elencati sono quindi controllati perché sono elementi e accessori di armi delle pertinenti categorie KM 1 o KM 2. Non sono registrate soltanto le parti essenziali per il funzionamento dell’arma bensì tutti gli elementi progettati appositamente per il materiale bellico. Le relative munizioni appartengono alla categoria KM 3, di cui in linea di massima fanno parte anche gli elementi di munizioni che possono tuttavia rientrare anche in altre categorie. La polvere da sparo menzionata dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco è, ad esempio, inserita nella categoria KM 8.
Le armi leggere e di piccolo calibro ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento fanno anch’esse parte delle categorie KM 1 e KM 2. Quest’ultima comprende soprattutto, ma non esclusivamente, armi leggere.
Legge sul controllo dei beni a duplice impiego
L’allegato 3 dell’ordinanza del 25 giugno 199751 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) contiene la summenzionata «Munitions List» del regime Wassenaar. I beni che secondo questa lista non sono qualificati come materiale bellico, sono da considerarsi beni militari speciali e restano soggetti alla LBDI. Il campo d’applicazione materiale dei due strumenti internazionali verte soprattutto sulle armi, i loro accessori ed elementi, che analogamente alle categorie dell’elenco svizzero del materiale bellico, rientrano nelle categorie ML 1 e ML 2, nonché sulle munizioni e sui loro elementi della categoria ML 3.
Singole armi, in particolare determinate armi da caccia e da sport, non sono considerate né materiale bellico né beni militari speciali. Il numero 1 dell’allegato 5 OBDI garantisce che anche queste armi siano soggette al controllo sancito dalla LBDI.
Tutte le armi, le parti, gli elementi e le munizioni contemplate dai due strumenti internazionali sono pertanto soggetti a un controllo svizzero delle esportazioni in applicazione sia della LMB sia della LBDI. Sebbene la terminologia del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento non corrisponda alle definizioni stabilite dalle due legislazioni svizzere, i campi d’applicazione materiali, in effetti, sono già disciplinati dal diritto vigente. Sarebbe contrario al sistema se, in caso di un’eventuale revisione nell’ambito della presente trasposizione, fosse necessario emanare una disposizione speciale per un settore circoscritto dell’elenco dei beni.