Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
I collaboratori dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) possono, se ricoprono una determinata funzione (Polizia giudiziaria federale, Servizio federale di sicurezza), ricevere in dotazione un’arma da fuoco. Il collaboratore deve restituire l’arma quando termina l’attività presso fedpol. La consegna e la restituzione dell’arma di servizio sono registrate finché l’arma continua a essere utilizzata. Allo scadere del termine di conservazione dei dati si propone all’Archivio federale di custodirli. Dopo almeno dieci anni di servizio l’arma di servizio può essere ceduta alla persona che lascia fedpol. La cessione dell’arma di servizio avviene nel rispetto della legislazione svizzera sulle armi e soddisfa pertanto il requisito dello Strumento ONU per il rintracciamento che fissa a vent’anni la durata minima di conservazione dei dati.
La sovranità in materia di polizia rimane tuttavia di competenza dei Cantoni che definiscono i compiti delle proprie unità armate. Le condizioni per ottenere, portare, utilizzare e restituire le armi da fuoco sono infatti disciplinate anche dal diritto cantonale (prevalentemente nelle leggi di polizia). Anche la conservazione dei registri sull’armamento dei corpi di polizia cantonali e municipali è pertanto soggetta alla sovranità cantonale in materia di polizia e non può essere disciplinata a livello federale.
Al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, per ricevere in proprietà il fucile d’assalto ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera d OEPM oppure la pistola ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera c OEPM, i militari devono tra l’altro presentare un permesso d’acquisto di armi valido. Dal momento della cessione in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi (art. 15 OEPM). Le informazioni fornite per ottenere un permesso d’acquisto di armi sono pertanto soggette agli obblighi di contabilità del diritto sulle armi. L’articolo 32j capoverso 2 lettera a LArm sancisce inoltre il dovere di comunicare all’Ufficio centrale Armi l’identità delle persone in questione. L’esigenza di conservare i dati per almeno vent’anni sancita dallo Strumento ONU per il rintracciamento è pertanto soddisfatta.
Riguardo al termine di conservazione dei dati sulla consegna e la restituzione di armi personali in generale si rinvia al numero 5.1.4 e più precisamente alla rubrica dedicata alla legge federale sui sistemi d’informazione militari (v. sotto).
In virtù dell’articolo 31 dell’ordinanza del 5 aprile 200658 sulle finanze della Confederazione (OFC) il servizio delle finanze di armasuisse conserva i documenti per dieci anni. In caso di contratti speciali di durata maggiore, il termine di conservazione è determinato in base alla durata del contratto. Questa situazione è accettabile poiché spetta agli acquirenti provvedere affinché i dati concernenti i beni acquisiti siano conservati durante il periodo obbligatorio.
Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è una formazione armata e in uniforme ai sensi dell’articolo 91 capoverso 2 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD). Il personale del Cgcf può far uso di armi da fuoco in virtù dell’articolo 106 LD. La consegna e la restituzione dell’arma di servizio sono disciplinate in una direttiva interna. È obbligatorio inventariare i dati sulle armi da fuoco di ogni tipo. Attualmente sono in corso dei lavori per sancire un termine di conservazione di vent’anni dei dati sulla consegna e la restituzione dell’arma personale alla cessazione
58 RS 611.01.