Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine
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dell’attività in seno al Cgcf. Dopo la partenza di un collaboratore, secondo la prassi attuale l’arma viene consegnata a un altro collaboratore del Cgcf a meno che non venga distrutta perché divenuta inutilizzabile. Dopo la fine del rapporto di lavoro, le armi di servizio non sono cedute ai collaboratori che lasciano il Cgcf. Qualora vi fosse una cessione, essa andrebbe eseguita nel rispetto delle disposizioni della legislazione sulle armi. Per questi casi l’articolo 32j capoverso 2 lettera a LArm statuisce l’obbligo di comunicazione all’Ufficio centrale Armi della Confederazione. È pertanto soddisfatta l’esigenza sancita dallo Strumento ONU per il rintracciamento che prevede un termine minimo di conservazione di vent’anni.
L’acquisizione a scopi professionali e la restituzione di armi da fuoco per gli agenti del corpo di guardia degli impianti nucleari e degli ispettorati della caccia nonché per i guardiacaccia sono disciplinate dal diritto sulle armi (permesso d’acquisto di armi). Lo stesso vale per la contabilità in materia di armi cosicché la condizione di una conservazione minima di vent’anni ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento è adempita.
La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell’ambito della procedura d’imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 dell’ordinanza del 1° novembre 200659 sulle dogane [OD]), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, ad esempio risalendo a indicazioni fornite per l’ottenimento di un’autorizzazione.
L’articolo 30 capoverso 2 OArm dovrà essere completato aggiungendovi le altre informazioni da conservate in virtù del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Lo Strumento ONU per il rintracciamento esige che le registrazioni siano precise e complete. Per il resto si esprime soltanto sulla durata di conservazione. Occorre conservare le indicazioni contenute nel contrassegno dell’arma da fuoco (in caso d’introduzione sul territorio svizzero: Paese di destinazione Svizzera, anno dell’introduzione; in caso di trasferimento delle scorte dello Stato verso un uso civile permanente: Paese di trasferimento Svizzera). Per le transazioni internazionali vanno registrati e conservati i dati seguenti: data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione, Paese d’esportazione, Paese di destinazione dell’arma da fuoco, Paesi di transito e destinatario finale dell’arma.
Legge sul materiale bellico
A differenza del diritto sulle armi la legislazione sul controllo delle esportazioni disciplina la durata di conservazione a livello d’ordinanza. L’articolo 17 dell’ordinanza concernente il materiale bellico sancisce l’obbligo di tenere una contabilità sulla fabbricazione, l’acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico, come pure la conclusione di contratti relativi a beni immateriali. I documenti pertinenti devono essere conservati per dieci anni. In linea di massima i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco in materia di durata di conservazione sono quindi soddisfatti. Anche il contenuto delle registrazioni può essere garantito. Il Protocollo stabilisce che in determinati casi
59 RS 631.01