Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/55: Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II) · 62 pagine

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5.2.3 Avamprogetto II: Ulteriore necessità di adeguamento

Negli articoli 25a capoverso 3 e 27 capoverso 4 LArm, viene sancito che i collaboratori delle autorità di protezione dei confini di altri Stati Schengen di cui all’articolo 2 lettera b OCOFE72, che partecipano insieme ai propri omologhi svizzeri a interventi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera, sono dispensati dall’obbligo di autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero e dall’obbligo di possedere un porto d’armi.

Inoltre, in virtù della trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, nell’articolo 17 della LSIM è stato aggiunto il capoverso 4bis che statuisce che i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale sono conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio.

5.3 Diritto d’esecuzione e trasposizione

Le legislazioni sulle armi e sul controllo delle esportazioni garantiscono già attualmente un grado elevato di controllo. Per tale ragione, a livello di legge è necessario introdurre soltanto le poche modifiche appena descritte. Le disposizioni sono perlopiù dettagliate e saranno prevalentemente concretizzate a livello d’ordinanza dopo l’entrata in vigore dei disegni di legge. Gli obblighi di contrassegno riguardano i fabbricanti e gli importatori delle armi da fuoco. Le norme relative alla conservazione dei documenti sono attuate dalle autorità (cantonali) competenti; le norme sullo scambio a livello transnazionale d’informazioni tecniche e operative sono invece di competenza dell’Ufficio centrale Armi in quanto servizio centrale della Confederazione. In particolare sono previste le seguenti modifiche:

- l’inclusione nell’articolo 30 capoverso 2 OArm di informazioni supplementari da conservare conformemente all’articolo 7 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e agli articoli 11 e 12 dello Strumento ONU per il rintracciamento. Le informazioni da conservare comprendono le indicazioni riportate nei contrassegni (indicazione del fabbricante e del Paese o luogo di fabbricazione)73 e, nelle transazioni transnazionali, la data di rilascio e di scadenza dei permessi per l’introduzione di armi da fuoco provenienti da un altro Stato nonché il Paese d’importazione, quelli di transito e il destinatario finale delle armi da fuoco;

- l’inclusione nell’articolo 31 OArm dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dell’articolo 8 lettera b UNO Strumento ONU per il rintracciamento, di apporre sull’arma da fuoco (in caso di una sua introduzione permanente nel territorio svizzero e al momento di attraversare la frontiera) un contrassegno semplice e appropriato indicante il Paese (ed eventualmente l’anno) d’importazione. Questo contrassegno deve figurare in aggiunta alla marcatura di base inconfondibile (fabbricante, Paese o luogo di fabbricazione, numero di serie);

- l’introduzione nell’articolo 58 OArm di disposizioni dettagliate sul contenuto e le modalità da seguire in caso di una richiesta di rintracciamento ai sensi degli articoli 11-14 e segnatamente dell’articolo 12 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, come

72 RS 631.062

73 L’anno di fabbricazione («data di fabbricazione»), la descrizione («tipo» e «designazione») e la «quantità» sono già menzionati nell’articolo 30 capoverso 2 OArm.