Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 14 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

II Parte speciale

1 Osservazione preliminare

La parte speciale è tesa a esaminare i pareri dei partecipanti all'indagine conoscitiva articolo per articolo. L’articolo o gli articoli rifiutati figurano sotto la rubrica Rifiuto. Le disposizioni approvate figurano sotto Consenso. Se una disposizione è approvata ma è oggetto di proposte supplementari, queste figurano parimenti sotto Consenso. Se una presa di posizione respinge determinati articoli e non si pronuncia su altri, diamo per scontato che gli articoli non commentati siano approvati.

2 Adeguamenti della LStr

2.1 Art. 98a Delega di compiti a terzi (nuovo)

1 D'intesa con l'Ufficio, il Dipartimento federale degli affari esteri può abilitare terzi a svolgere determinati compiti nell’ambito della procedura di rilascio dei visti, segnatamente: a) fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti; b) ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi); c) percepire gli emolumenti conformemente all'ordinanza del 24 ottobre 20074 sugli emolumenti LStr; d) rilevare i dati biometrici necessari nel quadro dell'attuazione del sistema d'informazione visti Schengen; e) restituire il passaporto al titolare alla fine della procedura.

2 Il DFAE e l'Ufficio provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le prescrizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL Partiti: PLR

TS ritiene che l'articolo 98a lettera d dovrebbe precisare le misure di sicurezza previste per garantire l'impossibilità di qualsiasi trattamento abusivo dei dati. Il presente articolo sembra peraltro contraddire l'articolo 8 del regolamento VIS, che non prevede nessuna delega di questo tipo per la registrazione dei dati.

PAM-BE approva la presente disposizione, che consente un lavoro efficace anche all'estero. Sottolinea tuttavia l'importanza di vigilare sulla protezione dei dati, quindi anche di scegliere con oculatezza le imprese partner in loco.

4 RS 142.209