Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 14 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

I Parte generale

1 Oggetto dell’indagine conoscitiva

1.1 Recepimento del regolamento VIS

La decisione 2004/512/CE1 del Consiglio, dell'8 giugno 2004, ha istituito un sistema di scambio di dati sui visti (VIS). Il regolamento (CE) n. 767/20082 è teso a definire l'oggetto e le funzionalità del sistema nonché le pertinenti responsabilità. Definisce le varie procedure di scambio di dati sui visti tra Stati Schengen. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenuti nel sistema al fine di garantire un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Secondo il regolamento VIS gli Stati Schengen definiscono le autorità competenti il cui personale è abilitato a consultare i dati del sistema centrale (VIS centrale) nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti. La registrazione, la modifica o la cancellazione dei dati nel VIS centrale per il tramite della banca dati nazionale è riservata esclusivamente al personale debitamente autorizzato dalle autorità competenti in materia di visti. La consultazione dei dati del VIS centrale, ovvero dei dati europei, è riservata esclusivamente al personale debitamente autorizzato nella misura in cui questi dati sono necessari all'adempimento dei compiti delle autorità competenti in materia di visti, delle autorità incaricate dei controlli alla frontiera esterna e delle autorità di migrazione e d'asilo. Il regolamento incarica peraltro gli Stati di determinare il regime delle sanzioni applicabili in caso di utilizzazione abusiva dei dati contenuti nel sistema d'informazione. Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis implica modifiche alla legge federale sugli stranieri (LStr). Il sistema svizzero sui visti sarà collegato al sistema centrale sui visti nel marzo 2010.

1.2 Recepimento della decisione del Consiglio VIS

La decisione 2008/633/GAI del Consiglio3 definisce le condizioni in cui le autorità preposte alla sicurezza possono consultare il VIS centrale. Completa il regolamento VIS e rientra nel quadro della prevenzione e dell'individuazione di reati gravi, segnatamente quelli legati al terrorismo. Le predette autorità sono autorizzate a consultare i dati entro i limiti dei loro poteri e a condizione che siano adempite le condizioni definite nella decisione del Consiglio. La consultazione del VIS è limitata alle ricerche effettuate da punti di accesso centrali servendosi di uno dei dati previsti nella decisione. La Svizzera dovrà designare questi punti di accesso centrale. In caso di riscontro, sono trasmessi all'autorità richiedente unicamente i dati enumerati nella decisione del Consiglio. In linea di principio, la trasmissione avviene in seguito a una domanda debitamente motivata, relativa a un caso individuale, e presentata per scritto (lettera o posta elettronica). La Svizzera è tenuta a designare le «autorità autorizzate» a procedere a tali domande scritte. Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen implica anche modifiche alla legge federale sugli stranieri (LStr).

1 GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

2 Regolamento (CE) 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema d’informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

3 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.