Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 14 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
d) Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per
l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
e) autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia e autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro, per
l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
f) le autorità federali competenti nell'ambito della sicurezza interna e della polizia:
1. per l'identificazione delle persone nell’ambito dello scambio d'informazioni di polizia, delle indagini di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, delle procedure d'estradizione, dell'assistenza giudiziaria e dell'assistenza amministrativa, della delega del perseguimento e della repressione di un reato, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse nonché del controllo delle segnalazioni RIPOL previsto dall'ordinanza RIPOL del 19 giugno 19957.
2. per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
g) le competenti autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse.
Consenso
Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG,
UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL
Partiti: PLR
Nat-ZH e Nat-SG precisano di non necessitare di un accesso diretto ai dati sui visti. Se del caso, si rivolgono al servizio cantonale di migrazione. Nat-BL non ha mai necessitato di dati sui visti.
La SCPCS approva il fatto che le autorità di polizia possano accedere al nuovo sistema nazionale sui visti in maniera simile a quanto previsto attualmente per l'accesso a EVA e SI-MIC. La SCPCS apprezza che le autorità comunali di polizia siano prese in considerazione nell'articolo 109c lettera e.
La CDPC dichiara che sinora le polizie cittadine si sono sempre rivolte all'ufficio di collegamento per ottenere dati sui visti. Accolgono favorevolmente il fatto che le polizie comunali siano menzionate all'articolo 109c lettera e. Il fatto che si tratta di una disposizione potestativa non deve comportare restrizioni a tale principio.
La CCCP ritiene giusto che le autorità comunali e cantonali possano accedere al sistema nazionale sui visti. Le autorità di polizia di sicurezza, giudiziaria e della circolazione nonché le centrali d'intervento devono disporre di tale accesso.
Rifiuto
7 RS 172.213.61
8 RS 120