Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 14 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Nat-ZH e Nat-SG precisano di non necessitare affatto di un accesso diretto ai dati sui visti. Se del caso, si rivolgono al servizio cantonale di migrazione.

La CDCGP constata che l'articolo 109b capoversi 1 e 2 non permette alle autorità comunali di accedere ai dati del C-VIS. Esse dovrebbero tuttavia avere questa possibilità, poiché i Comuni svolgono compiti importanti in seno ai Cantoni. Si pensi ai corpi di polizia delle Città di Zurigo e Winterthur, più grandi di quelli di taluni piccoli Cantoni. È pertanto auspicabile che tali autorità abbiano accesso al C-VIS.

Secondo la CDCGP l'articolo 109b capoverso 1 lettera c dovrebbe far riferimento alle frontiere svizzere e non unicamente alle frontiere esterne Schengen (aeroporti e Liechtenstein).

La SCPCS ritiene che un accesso al sistema nazionale sui visti non sia sufficiente nel contesto del controllo delle persone. Se uno straniero in possesso di un visto Schengen è fermato a San Gallo, la regolarità del suo soggiorno non può essere constatata nel sistema nazionale, bensì unicamente nel sistema centrale. Queste situazioni possono comportare il fermo prolungato della persona, il che non è auspicabile. È pertanto adeguato accordare un accesso ai dati del VIS centrale alle autorità comunali di polizia che svolgono mansioni in materia di stranieri.

TS ritiene che la lotta al terrorismo debba restare appannaggio delle autorità civili e non di quelle militari. L'accesso del SAP ai dati del VIS, previsto al capoverso 2 lettera b, deve pertanto essere oggetto di controlli severi.

La CDPC ritiene che l’accesso diretto delle autorità comunali di polizia al VIS centrale consentirebbe di riconoscere rapidamente le persone soggiornanti illegalmente in Svizzera. La CDPC ritiene inoltre che i grandi corpi di polizia comunali delle Città dovrebbero anche essere autorizzati a richiedere i dati del VIS centrale al punto d'accesso centrale di fedpol. La CDPC propone di completare il capoverso 2 dell'articolo 109b mediante una lettera e:

e. le autorità comunali di polizia designate dalla Confederazione.

La CCCP ritiene che le autorità comunali, in particolare quelle di Zurigo e Losanna, debbano avere un accesso diretto al C-VIS (art. 109b cpv. 1). Ritiene anche che l'accesso a taluni dati per il tramite di fedpol sia accettabile nel caso della lotta al terrorismo o di altri reati gravi (art. 109b cpv. 2).

Rifiuto

Cerchie interessate: Partiti: UDC

2.4 Art. 109c Consultazione del sistema nazionale visti (nuovo) L'Ufficio può abilitare le autorità seguenti ad accedere in rete ai dati del sistema nazionale visti: a) Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali; b) rappresentanze svizzere all’estero e missioni svizzere, per l’esame delle domande di visto; c) Segreteria di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l’esame delle domande di visto di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;