Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Rifiuto Cerchie interessate: DS-ZG Partiti: UDC
Per l'UDC la possibilità di delegare a terzi la registrazione dei dati biometrici e il prelievo degli emolumenti rappresenta una scelta delicata, in quanto comporta il rischio di abusi e corruzione.
DS-ZG si esprime in maniera critica per quanto concerne il trattamento di dati da parte di terzi. Il rilascio dei visti, infatti, è una mansione pubblica che deve imperativamente essere svolta dallo Stato. Proposta: sopprimere l'articolo 98a.
2.2 Art. 109a Sistema nazionale visti (nuovo)
1L'Ufficio gestisce il sistema nazionale visti. Questo sistema serve a registrare le domande e ad allestire i visti rilasciati dalla Svizzera. Consente alle autorità autorizzate di registrare e aggiornare i dati personali, compresi i dati sensibili, dei richiedenti il visto. Contiene in particolare i dati che saranno trasmessi tramite l'interfaccia nazionale (N-VIS) al VIS centrale (C-VIS), il quale raggruppa i dati sui visti di tutti gli Stati che applicano il regolamento VIS.
2Il sistema nazionale visti contiene dati relativi ai richiedenti il visto, in particolare le informazioni seguenti:
a) dati alfanumerici relativi al richiedente e ai visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati,
ritirati o prorogati;
b) fotografie e impronte digitali del richiedente;
c) legami tra determinate domande di visto.
3Per svolgere i compiti richiesti nell’ambito della procedura di rilascio del visto, l'Ufficio, le rappresentanze svizzere all'estero, le missioni, le autorità migratorie cantonali competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri hanno accesso ai dati sui visti ai fini della registrazione, della modifica o della cancellazione dei dati. Le autorità sono tenute a registrare e utilizzare i dati dei richiedenti il visto conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 2008.
Consenso
Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat-SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG,
UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL
Partiti: PLR
PAM-BE reputa necessario creare una base legale per il VIS nel diritto nazionale.