Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Cerchie interessate: Partiti: UDC
2.5 Art. 109d Scambio d'informazioni con gli Stati europei nei confronti dei quali non è ancora applicato il regolamento (CE) n. 767/2008 (nuovo)
Il Liechtenstein e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, purché non applichino ancora il regolamento (CE) n. 767/2008, possono rivolgere domande d'informazione alle autorità svizzere autorizzate ai sensi dell'articolo 109b capoverso 2. La centrale d'intervento dell'Ufficio federale di polizia costituisce il punto di accesso centrale per quanto riguarda tali domande.
Consenso
Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL
Partiti: PLR
Rifiuto Cerchie interessate: Partiti: UDC
2.6 Art. 109e Disposizioni esecutive (nuovo)
Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale disciplina:
a) quali sono esattamente le unità autorizzate ai sensi degli articoli 109a capoverso 3 e 109b capoversi 1 e 2;
b) la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all'articolo 109b capoverso 2;
c) la portata degli accessi in rete al C-VIS e al sistema nazionale visti;
d) il catalogo dei dati registrati nel sistema nazionale visti e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 109c;
e) la procedura di scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 109d;
f) la conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
g) le modalità della sicurezza dei dati;
h) la collaborazione con i Cantoni;
i) la responsabilità per il trattamento dei dati.
Consenso
Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL