Progetto
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
L 218/60 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008
REGOLAMENTO (CE) N. 767/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2008
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE essere istituito un organo di gestione permanente incaricato EUROPEA, di assolvere tali compiti. Il periodo transitorio non
dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e l’articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
(5) Il VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti del trattato (1), per i visti favorendo lo scambio tra gli Stati membri di dati
concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alle domande di visto, di prevenire il «visa shopping» e di agevolare la lotta contro considerando quanto segue: la frode e di facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni
così come all’interno del territorio degli Stati membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all’identificazione di qualsiasi (1) Basandosi sulle conclusioni del Consiglio del 20 settembre persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni
2001 e sulle conclusioni dei Consigli europei di Laeken del d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati dicembre 2001, di Siviglia del giugno 2002, di Salonicco membri ed agevolare l’applicazione del regolamento (CE) del giugno 2003 e di Bruxelles del marzo 2004, n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che l’istituzione del sistema informazioni visti (VIS) costituisce stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello una delle iniziative fondamentali nell’ambito delle politiche Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo dell’Unione europea volte ad creare uno spazio di libertà, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un sicurezza e giustizia. paese terzo (3), nonché concorrere a prevenire minacce alla sicurezza interna dei singoli Stati membri.
(2) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno
2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (2),
definisce il VIS come un sistema per lo scambio di dati sui
visti tra Stati membri.
(6) Il presente regolamento è basato sull’acquis relativo alla politica comune in materia di visti. I dati che il VIS dovrà trattare dovrebbero essere determinati sulla base dei dati (3) È ora necessario definire lo scopo, le funzionalità e le
contenuti nel modulo comune di domanda di visto competenze del VIS nonché stabilire le condizioni e le
introdotto dalla decisione 2002/354/CE del Consiglio, del procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati
25 aprile 2002, relativa all’adeguamento della parte III e alla membri per agevolare l’esame delle domande di visto e le
stesura di un allegato 16 dell’Istruzione consolare
relative decisioni, tenendo conto degli orientamenti per lo4
comune ( ), nonché tenendo conto delle informazioni sviluppo del VIS adottati dal Consiglio il 19 febbraio 2004,
figuranti sulla vignetta visto prevista dal regolamento (CE) e conferire alla Commissione il mandato di istituire il VIS.
n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (5).
(4) Per un periodo transitorio la Commissione dovrebbe essere
responsabile della gestione operativa del VIS centrale, delle
interfacce nazionali e di taluni aspetti dell’infrastruttura di
comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali.
(7) Il VIS dovrebbe essere collegato ai sistemi nazionali degli Stati membri per consentire alle autorità competenti degli A lungo termine, sulla base di una valutazione d’impatto Stati membri di trattare i dati relativi alle domande di visto e contenente un’analisi approfondita delle alternative, dal ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati. punto di vista finanziario, operativo e organizzativo, e sulla
base di proposte legislative della Commissione dovrebbe (3) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
(4) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50. (1) Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (GU C 125 E del (5) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo 22.5.2008, pag. 118) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008. dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, (2) GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5. pag. 1).