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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 30 Insiemi e combinazioni di prestazioni

(art. 19 cpv. 2 LIVA)

L’articolo 19 capoverso 2 LIVA si applica anche qualora le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA siano offerte quale combinazione di prestazioni.

Art. 31 Applicazione dell’imposizione dell’importazione all’imposta sulle

operazioni eseguite sul territorio svizzero

(art. 19 cpv. 2 LIVA)

L’imposizione dell’importazione secondo l’articolo 104 è determinante anche per l’imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero in quanto dopo l’imposizione la combinazione di prestazioni non sia stata elaborata o modificata.

Sezione 3: Prestazioni escluse dall’imposta

Art. 32 Definizione di cura medica

(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)

1Sono considerati cure mediche l’accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell’uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell’uomo.

2Sono assimilati alle cure mediche:

a. le prestazioni specifiche di maternità come esami di controllo, preparazione al parto o consulenza per l’allattamento;

b. gli esami, le consulenze e i trattamenti in relazione con la fecondazione artificiale, la contraccezione o l’interruzione della gravidanza;

c. tutte le forniture e le prestazioni di servizi effettuate da un medico o da un dentista per l’allestimento di un rapporto medico o di una perizia medica, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

3Non sono considerati cure mediche segnatamente:

a. gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo che l’esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da un dentista abilitato a esercitare l’attività medica o dentaria sul territorio svizzero;

b. gli esami eseguiti per l’allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata, fatto salvo il capoverso 2 lettera c;

c. la somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, salvo che siano utilizzati dalla persona curante nell’ambito di una cura medica;