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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Sezione 4: Prestazioni esenti dall’imposta

Art. 37 Esportazione diretta di beni messi a disposizione per l’uso o il godi-

mento

(art. 23 cpv. 2 n. 2 LIVA)

Si ha trasporto diretto o spedizione diretta all’estero ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero LIVA se prima dell’esportazione non sono effettuate altre forniture in territorio svizzero.

Art. 38 Esenzione dall’imposta per i trasporti internazionali per via aerea,

per via ferroviaria e in autobus

(art. 23 cpv. 4 LIVA)

1È esente da imposta il trasporto di persone per via aerea, per via ferroviaria e in autobus su tragitti che:

a. si svolgono prevalentemente in territorio straniero e nei quali soltanto il luogo di partenza o d’arrivo si situa in territorio svizzero; o

b. transitano sul territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d’arrivo situati all’estero.

2I circuiti il cui luogo di partenza e d’arrivo si situa in territorio svizzero e che si snodano prevalentemente in territorio straniero sono assimilati ai trasporti di persone di cui al capoverso 1.

3È esente da imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una prestazione di trasporto secondo i capoversi 1 e 2, purché esso sia fatturato unitamente a quest’ultima.

4Non è concessa l’esenzione fiscale per la vendita di titoli di trasporto forfettari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall’imposta.

Art. 39 Operazioni con monete d’oro e oro fino esenti dall’imposta

(art. 107 cpv. 2 LIVA)

1Sono esenti dall’imposta le operazioni con:

a. monete d’oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010 e 9705.00005;

b. oro bancario ai sensi dell’articolo 144a capoversi 1 lettera a e 2 dell’ordinanza dell’8 maggio 19346 sul controllo dei metalli preziosi;

5RS 632.10 Allegato

6 RS 941.311