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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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d. la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell’ambito di una cura medica; è considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo;

e. i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di cura giusta l’articolo 21 capoverso 2 numero 4 LIVA.

Art. 33 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche

(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)

1Il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se:

a. dispone dell’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o

b. è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.

2Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

a. medici;

b. dentisti;

c. protesisti dentari;

d. psicoterapeuti;

e. chiropratici;

f. fisioterapisti;

g. ergoterapisti;

h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;

i. levatrici;

j. infermieri;

k. massaggiatori medico-terapeutici;

l. logopedisti;

m. dietisti;

n. podologi.

Art. 34 Prestazioni culturali

(art. 21 cpv. 2 n. 14 e 16 LIVA)

1Sono considerate artisti esecutori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b LIVA le persone fisiche giusta l’articolo 33 capoverso 1 della legge del