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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine
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d. la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell’ambito di una cura medica; è considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo;
e. i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di cura giusta l’articolo 21 capoverso 2 numero 4 LIVA.
Art. 33 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)
1Il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se:
a. dispone dell’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o
b. è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.
2Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:
a. medici;
b. dentisti;
c. protesisti dentari;
d. psicoterapeuti;
e. chiropratici;
f. fisioterapisti;
g. ergoterapisti;
h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;
i. levatrici;
j. infermieri;
k. massaggiatori medico-terapeutici;
l. logopedisti;
m. dietisti;
n. podologi.
Art. 34 Prestazioni culturali
(art. 21 cpv. 2 n. 14 e 16 LIVA)
1Sono considerate artisti esecutori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b LIVA le persone fisiche giusta l’articolo 33 capoverso 1 della legge del