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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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a. il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell’imposta precedente;

b. il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica, nel periodo in cui allestiva il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 86 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

1Fatto salvo l’articolo 85, le prestazioni a persone strettamente vincolate vanno considerate, nel rendiconto con il metodo dell’aliquota saldo, come segue:

a. le prestazioni acquistate che sono consegnate o fornite a titolo gratuito sono considerate nelle aliquote saldo e non sono pertanto oggetto di rendiconto;

b. i beni fabbricati in proprio e le prestazioni che sono consegnati o forniti a titolo gratuito vanno considerati applicando l’aliquota saldo autorizzata al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;

c. le prestazioni consegnate o fornite a titolo oneroso vanno considerate applicando l’aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;

d. se il rendiconto si basa su due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un settore aziendale, si applica l’aliquota più elevata.

2Nel rendiconto mediante aliquote saldo, le prestazioni al personale vanno considerate come segue:

a. le prestazioni fornite a titolo oneroso al personale vanno considerate applicando l’aliquota saldo autorizzata;

b. se il rendiconto si basa su due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un settore aziendale, si applica l’aliquota più elevata.

3Se la persona impiegata è una persona strettamente vincolata, si applica il capoverso 1.

4Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come fornite a titolo oneroso.

Art. 87 Vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

La vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per il conseguimento di prestazioni escluse dall’imposta è assoggettata all’imposta all’aliquota saldo autorizzata. Se il rendiconto prevede l’applicazione di due aliquote saldo e il mezzo d’esercizio o il bene d’investimento è stato utilizzato in entrambi i settori aziendali, le controprestazioni vanno considerate nel rendiconto all’aliquota saldo più elevata.