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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva, il passaggio ha luogo all’inizio del periodo fiscale successivo.

Art. 91 Aliquote forfetarie

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

1In caso di applicazione del metodo dell’aliquota forfetaria, il credito fiscale è determinato moltiplicando il totale delle controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l’aliquota forfetaria autorizzata dall’AFC.

2L’AFC fissa le aliquote forfetarie tenendo conto della quota dell’imposta precedente usuale per il settore. Un’attività per la quale non è stata fissata un’aliquota forfetaria va considerata nel rendiconto all’aliquota applicabile secondo il metodo dell’aliquota saldo.

3Il contribuente deve considerare nel rendiconto ognuna delle sue attività all’aliquota forfetaria determinante. Il numero delle aliquote forfetarie applicabili non è limitato.

Art. 92 Applicabilità delle regole del metodo dell’aliquota saldo

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

Le disposizioni degli articoli 72–89 sono applicabili, sempre che gli articoli 90–92 non prevedano altrimenti.

Sezione 4: Procedura di notifica

Art. 93 Parte di un patrimonio

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

Per parte di un patrimonio s’intende ogni minima unità autosufficiente di un’impresa.

Art. 94 Assoggettamento dell’acquirente

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

La procedura di notifica va applicata anche quando l’acquirente diviene contribuente soltanto con il trasferimento del patrimonio o di parte di esso.

Art. 95 Fattura

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

L’applicazione della procedura di notifica dev’essere indicata nella fattura.