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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 88 Fatturazione a un’aliquota troppo elevata

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Se un contribuente che allestisce il rendiconto mediante aliquote saldo fattura una prestazione applicando un’aliquota troppo elevata, oltre all’imposta sul valore aggiunto calcolata mediante l’aliquota saldo deve assoggettare all’imposta anche la differenza fra l’aliquota esposta e l’aliquota applicabile secondo l’articolo 25 LIVA. La controprestazione è considerata comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto.

Sezione 3: Metodo dell’aliquota forfetaria

Art. 89 Principi

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

1Le istituzioni affini di cui all’articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e le altre associazioni di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole private e gli internati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabilitazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le cooperative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile10 (CC) e le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bisCC.

2Non sono previsti importi limite per l’applicazione del metodo dell’aliquota forfetaria.

Art. 90 Applicazione del metodo dell’aliquota forfetaria e cambiamento del

metodo di rendiconto

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

1Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all’articolo 90 capoverso 1 che intendono allestire il rendiconto secondo il metodo dell’aliquota forfetaria devono notificarlo per scritto all’AFC.

2Il metodo dell’aliquota forfetaria dev’essere mantenuto per almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente opta per il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo dell’aliquota forfetaria soltanto dopo 10 anni. Un passaggio anticipato è possibile solo se l’AFC modifica l’aliquota forfetaria dell’attività corrispondente.

3Eventuali cambiamenti del metodo di rendiconto sono ammessi all’inizio di ogni periodo fiscale. Devono essere notificati per scritto all’AFC entro 60 giorni

10 RS 210