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Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 56 pagine

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Art. 96 Applicazione facoltativa della procedura di notifica

(art. 38 cpv. 2 LIVA)

Sempre che entrambe le parti siano contribuenti, la procedura di notifica può applicarsi:

a. al trasferimento di un immobile;

b. su richiesta della persona trasferente, sempre che importanti interessi lo giustifichino.

Art. 97 Coefficiente di utilizzazione

(art. 38 cpv. 4 LIVA)

L’alienante è presunto aver utilizzato i beni patrimoniali trasferiti esclusivamente per le attività che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Un diverso coefficiente di utilizzazione dev’essere comprovato.

Sezione 5: Sistema di rendiconto e cessione del credito fiscale

Art. 98 Cambiamento del sistema di rendiconto in caso di rendiconto secon-

do il metodo effettivo

(art. 39 LIVA)

1In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:

a. considerare nel rendiconto l’imposta sui debitori esistenti al momento del passaggio; e

b. dedurre l’imposta precedente sui creditori esistenti al momento del passaggio nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

2In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le prestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:

a. dedurre dalle controprestazioni ricevute in questo periodo di rendiconto i debitori esistenti al momento del passaggio; e

b. dedurre dall’imposta precedente pagata in questo periodo di rendiconto l’imposta precedente sui creditori esistenti al momento del passaggio.

3Se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è cambiato anche il metodo di rendiconto secondo gli articoli 36 e 37 LIVA, si applica l’articolo 73 capoverso 4 o 75 capoverso 6.