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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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Art. 7 Precedenza dei veicoli con luce blu e avvisatore a suoni alternati (art. 27 cpv. 2 LCStr)
1 Se è necessario per dare la precedenza e lasciare libera la carreggiata per i veicoli che sopraggiungono annunciandosi con luce blu e avvisatore a suoni alternati, gli altri veicoli devono spostarsi sul marciapiede.
2 Il diritto di precedenza di questi veicoli vige anche in presenza di segnali che danno indicazioni contrarie e deve essere rispettato altresì dalle tranvie e ferrovie su strada.
Capitolo 2: Norme per i pedoni
Art. 8 Uso della carreggiata in generale
(art. 49 cpv. 1 LCStr)
1 Sulla carreggiata i pedoni devono circolare a destra, e non a sinistra, quando hanno la possibilità di spostarsi solamente su quel lato. Devono procedere in fila indiana eccetto che sulle strade secondarie con poco traffico.
2 I pedoni non possono sostare inutilmente sulla carreggiata.
3 Per attività, segnatamente giochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di circolazione destinata ai pedoni e, su strade secondarie con poco traffico, tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non sono inutilmente ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.
Art. 9 Attraversamento della carreggiata
(art. 49 cpv. 2 LCStr)
1 Quando attraversano la carreggiata, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli.
2 Essi devono accedere alla carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro a un veicolo fermo. Devono attraversare la strada senza indugiare inutilmente. Devono usare i passaggi pedonali, i cavalcavia o i sottopassaggi se questi si trovano a meno di 50 m.
3 Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico i pedoni hanno la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non possono avvalersi del diritto di precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo.
4 Se il passaggio pedonale senza regolazione del traffico è suddiviso da un’isola pedonale, ciascuna parte è considerata un passaggio pedonale indipendente.
Art. 10 Veicoli condotti a mano, lavori sulla carreggiata
1 I pedoni possono condurre a mano veicoli larghi 1 m al massimo.
2 Le persone che lavorano sulla carreggiata o sulla superficie della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manu-