Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

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re sopraelevato rispetto alla carreggiata; è sufficiente che sia strutturalmente separato da essa. Per il momento non è stato specificato il tipo di separazione strutturale, ma questa lacuna dovrebbe essere colmata in un secondo momento a livello normativo.

- La delimitazione verticale è tuttavia introdotta nella definizione dell’attraversamento di marciapiede (cpv. 7). Gli attraversamenti di marciapiedi sono aree in cui la carreggiata passa sopra al marciapiede. In questo caso la delimitazione verticale appare necessaria perché le persone ipovedenti e i conducenti di veicoli devono poter individuare facilmente l’inizio e la fine del marciapiede. Per quanto riguarda i conducenti, gli attraversamenti di marciapiedi comportano un cambiamento nei diritti di precedenza e hanno pertanto determinate conseguenze giuridiche, ma soltanto nella misura in cui l’attraversamento può essere individuato senza ombra di dubbio.

Ne deriva che la delimitazione verticale da entrambi i lati non è necessaria nei casi in cui le uscite su marciapiedi (oppure le strade rurali o simili) non creano un’intersezione con la strada (cpv. 8). In assenza di tale delimitazione non si può parlare di attraversamento di marciapiede sotto il profilo giuridico e quindi di cambiamento nei diritti di precedenza. In questi casi, comunque, il risultato finale non cambia, dato che la subordinazione, in termini di diritti di precedenza, dell’uscita rispetto alla strada (indipendentemente dalla presenza di un marciapiede) è già esplicitata nell’articolo 59 capoverso 2 AP-OUStr: i veicoli che si immettono in una strada uscendo per esempio da un’autorimessa, non hanno la precedenza semplicemente perché si ha a che fare con un’uscita e non perché tale uscita solca un marciapiede. Va da sé che la separazione strutturale del marciapiede, conformemente al capoverso 6, resta comunque necessaria.

Questa considerazione dovrebbe andare di pari passo con l’esigenza di proteggere i pedoni: a tal fine, in presenza di traffico longitudinale lungo il marciapiede, dovrebbe infatti essere sufficiente una separazione strutturale, non necessariamente rialzata rispetto alla carreggiata (cfr. cpv. 6). Se, invece, la carreggiata attraversa diagonalmente il marciapiede, quest’ultimo è più difficile da individuare e va pertanto reso più visibile mediante misure opportune. Fanno eccezione i casi in cui le due carreggiate non formano un’intersezione vera e propria, dato che il marciapiede non sarebbe un elemento inaspettato e il numero di utenti della strada che lo utilizzano non significativo. In queste situazioni il potenziale di rischio è quindi molto circoscritto, ragione per cui l’assenza di una delimitazione verticale appare giustificata.

- Carico (cpv. 15): nel diritto vigente non è sufficientemente chiaro quali regole si applichino a determinate parti o agli accessori del veicolo. Definendo il concetto di carico si esplicita il fatto che tutti gli oggetti che non sono parti costitutive del veicolo ai sensi dei diritti reali rientrano nella categoria «carico». Nella nuova disposizione vengono inoltre espressamente menzionati gli animali.

Termini di cui è stata modificata la definizione:

- il termine «strada» è definito in modo più dettagliato per indicare che, con essa, vanno intese tutte le aree utilizzabili – e non soltanto quelle effettivamente utilizzate – dai veicoli e dai pedoni. Questa precisazione non ha alcuna conseguenza sul piano materiale, dato che la definizione utilizzata sinora era comunque da intendersi in questo senso.

- Il concetto di «pubblico», implicito nella definizione di «strade pubbliche» (cpv. 2), è precisato rispetto al diritto vigente (art. 1 cpv. 2 ONC); viene infatti puntualizzato che, indipendentemente dai rapporti di proprietà, vanno intese come pubbliche le strade che possono essere utilizzate da una cerchia indeterminata di persone, anche se tale utilizzo è limitato. (Sono, per esempio, aree di circolazione facenti parte di una strada pubblica i parcheggi riservati ai clienti di un centro commerciale, le strade con divieto di circolazione parziale o totale oppure quelle su cui è autorizzato soltanto il traffico pedonale. Una strada bloccata al traffico a causa di lavori in corso, invece, non può più essere considerata pubblica, anche se può essere utilizzata dalle persone che risiedono nell’area interessata).

Il criterio determinante in questo senso è l’utilizzo potenziale e lecito, e non quello effettivo (e potenzialmente illecito), della strada.