Rapporto_2B

Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine

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condo il capoverso 1 per tutta la Svizzera indipendentemente dal fatto che la corsa sia interna, di esportazione, transfrontaliera o di importazione.

Nel capoverso 4 è sancito l’obbligo (già presente nel diritto in vigore) da parte dei Cantoni o dell’USTRA di accertare le dimensioni e i pesi ammissibili sulle strade di grande traffico (art. 110 cpv. 4 OSStr). Essendo direttamente connesso con il rilascio dei permessi per i veicoli e i trasporti speciali, l’obbligo in oggetto è ora disciplinato in questo capitolo.

Capitolo 2: Divieto di circolare la notte e la domenica

Gli articoli 181–183 corrispondono per lo più al diritto vigente (art. 91–93 ONC), ma, rispetto a questo, sono stati abbreviati. Il fatto che alcune disposizioni non siano state riprese non ha tuttavia avuto alcuna incidenza sotto il profilo materiale.

Capitolo 3: Casi speciali di corse assoggettate a un permesso

In questo capitolo sono disciplinati gli altri casi in cui è necessario un permesso per effettuare una corsa che, conformemente alle norme generali della circolazione, non sarebbe ammessa.

Articolo 184: Servizio di linea

Questo articolo corrisponde al diritto vigente (art. 76 ONC).

Articolo 185: Rimorchi a slitta e casse mobili

Il capoverso 1 di questo articolo riprende il diritto vigente (art. 77 cpv. 3 ONC). Il capoverso 2 si rifà, in termini astratti, al diritto vigente (art. 77 cpv. 4 e 82 cpv. 2 ONC); la disposizione sulle casse mobili che, nel diritto vigente, figura nel capitolo sui trasporti e i veicoli speciali (art. 82 cpv. 2 ONC) è stata spostata in questo capoverso perché l’oggetto in questione non sono i trasporti speciali (cfr. art. 25 OETV), bensì i contenitori. Poiché non si ha a che fare con veicoli, è necessario un permesso per poter utilizzare tali contenitori sulle strade pubbliche.

Capitolo 4: Manifestazioni sportive e prova di veicoli

Questo capitolo corrisponde sostanzialmente al diritto vigente. Non è tuttavia stata ripresa la disposizione concernente il divieto di corse di stock-car e gare d’inseguimento degli aerostati. Anche queste manifestazioni potranno pertanto essere ammesse purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 187.

Titolo quinto: Disposizioni penali e finali

Articolo 188: Disposizioni penali

In seguito alle modifiche a livello di sistematica, all’attuale articolo 96 ONC («Disposizioni penali») sono state aggiunte alcune fattispecie penali della OSStr (art. 114 cpv. 1 lett. b e c OSStr). L’articolo 188 lettera c AP-OUStr differisce tuttavia dall’articolo 114 capoverso 1 lettera b OSStr perché si applica a tutti i soggetti che regolano il traffico senza esservi autorizzati in virtù degli articoli 174-176 AP-OUStr e non semplicemente a quelli che non dispongono di un permesso ufficiale.

Articolo 189: Istruzioni; eccezioni

L’articolo corrisponde al diritto vigente (art. 97 cpv. 1 ONC), a parte il fatto che ora, in analogia con altre ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale, la competenza per le istruzioni non spetta, in generale, più al DATEC, bensì all’USTRA.