Rapporto_2B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 47 pagine
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- Le corsie ciclabili (cpv. 5) sono destinate ai ciclisti, ossia i ciclisti sono tenuti a utilizzarle,
mentre gli altri utenti della strada possono utilizzarle nella misura in cui non ostacolano i ciclisti. I diritti e i doveri connessi a tali corsie non sono però inclusi nella definizione di corsia ciclabile, ma sono introdotti soltanto nella parte dell’AP-OUStr dedicata alla segnaletica. Analogamente a quanto fatto nel diritto vigente per il concetto di corsia, anche nel caso delle corsie ciclabili la definizione del termine non contiene le modalità di demarcazione («linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue»); queste ultime sono infatti oggetto delle disposizioni pertinenti (art. 163 cpv. 2 AP-OUStr). Dalla definizione emerge invece chiaramente che la corsia ciclabile non va intesa come una corsia a sé stante, bensì come una parte delimitata di una corsia, il cui uso è destinato ai ciclisti.
- I concetti di «autostrada» e «semiautostrada» (cpv. 11) sono già definiti nella ONC e nel-
la OSStr, ma le definizioni in queste due ordinanze divergono. La nuova definizione riunisce gli elementi principali contenuti nelle vecchie e li integra precisando che le carreggiate delle autostrade sono separate strutturalmente per ogni senso di marcia. Nello stesso tempo, dalla definizione di autostrade viene cancellata la specificazione «e non hanno crocevia a raso», che, già oggi, non è sempre valida.
- Le definizioni riportate nella OETV valgono anche per l’AP-OUStr, non solo in riferimento
ai termini espressamente menzionati, bensì in generale (cpv. 16).
Articolo 3: Rimandi
Nel capoverso 1 si richiama l’attenzione sul fatto che nelle rubriche dei singoli articoli sono contenuti i rimandi agli articoli della LCStr – e soltanto a questi – che presentano un legame materiale con le disposizioni in oggetto. Non sono cioè chiamati in causa gli articoli della LCStr che fungono semplicemente da base formale per le disposizioni della nuova ordinanza.
Nel capoverso 2 viene spiegata la numerazione dei segnali e delle demarcazioni illustrati nell’allegato 1 dell’avamprogetto.
In generale, non sono ammessi rimandi a versioni future dei testi normativi. Nel capoverso 3 si specifica che sono applicabili soltanto le versioni delle normative estere e internazionali riportate nell’allegato 2 della OETV, il che significa che in questo allegato andranno aggiunte le normative – menzionate nell’AP-OUStr – che ancora non vi figurano.
Titolo secondo: Norme generali della circolazione
Capitolo 1: Norme per gli utenti della strada
Diversamente dal diritto vigente, nella nuova ordinanza i capitoli contenenti le norme per il traffico veicolare e per il traffico pedonale sono precedute da un capitolo contenente le nor-
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me riguardanti entrambi. Questa struttura rispecchia quella della LCStr (cfr. art. 26–28 LCStr).
Articolo 4: Obbligo di attenzione e di riguardo
L’obbligo di attenzione e di riguardo è uno dei principi essenziali della legislazione sulla circolazione stradale. Se si analizza l’evoluzione del traffico dal 1962, anno in cui fu emanata la ONC, si constata un aumento costante; appare pertanto opportuno attribuire a tale principio maggiore importanza. Per questa ragione, l’obbligo di attenzione e di riguardo è tematizzato in un articolo a sé stante – separato quindi dagli aspetti riguardanti la manovra del veicolo e l’esercizio dell’odocronografo (cfr. art. 3 ONC) – e in modo più dettagliato. Così facendo, non è inoltre più necessario fare esplicito riferimento a questo obbligo nelle singole disposizioni.
3 RS 741.01; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c741_01.html