Avamprogetto e rapporto SDR

Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 6 pagine

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Modifiche e spiegazioni concernenti l’Appendice 1 SDR Allegato 3

pannello di segnalazione arancio senza numero I due lati e ogni estremità dei serbatoi devono d'identificazione del pericolo secondo la sotto- essere muniti di etichette secondo quanto stabisezione 5.3.2.1.1 ADR (per es.: rimorchio con lito nel capitolo 5.3 ADR. Se le etichette così serbatoi = un pannello sulla parte anteriore e apposte non sono visibili all’esterno del veicolo uno su quella posteriore; veicolo trattore senza che le trasporta, le stesse etichette devono esserbatoio = nessun pannello). sere apposte, inoltre, sulle due fiancate laterali e

d. Il conducente del veicolo non è soggetto alla dietro il veicolo. Se il veicolo che le trasporta è

formazione di cui al capitolo 8.2. un rimorchio, una tale etichetta va apposta aggiuntivamente sulla parte anteriore del veicolo. Tutte le altre prescrizioni della SDR rimangono ap-

plicabili. c. Segnalazione arancio

Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancio senza numero d'identificazione del pericolo secondo la sottosezione 5.3.2.1.1 ADR (per es.: rimorchio con serbatoi = un pannello sulla parte anteriore e uno su quella posteriore; veicolo trattore senza serbatoio = nessun pannello).

d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive

I colli approvati, marcati ed etichettati placcati possono trasportare aggiuntivamente merci pericolose nei limiti delle quantità massime riportate nella tabella 1.1.3.6.3 ADR e merci pericolose che sottostanno alle esenzioni di cui all’1.1.3.1 c ADR.

e. Formazione

Il conducente del veicolo non è soggetto alla formazione di cui al capitolo 8.2.

Tutte le altre prescrizioni della SDR rimangono applicabili.

Spiegazioni:

La modifica nella versione italiana dell’ingresso costituisce un adeguamento linguistico-formale alle versione tedesca e francese. La disposizione è in parte precisata (cfr. lettera a). Su richiesta di CITEC Suisse, in futuro dovrà essere consentito di utilizzare placche di dimensioni ridotte [10x10 cm] per i serbatoi con una capacità massima pari a 3 m3 (cfr. lettera b) e di trasportare aggiuntivamente ai serbatoi vuoti e non ripuliti merci pericolose in colli, nei limiti delle quantità indicate all’1.1.3.6.3 ADR o che sottostanno alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.1 c ADR (cfr. lettera d).

Testo in vigore Proposta di modifica 1.3.3

La documentazione dettagliata relativa alla formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.3 ADR deve essere conservata per almeno 10 anni.

Spiegazioni:

Il diritto internazionale obbliga gli Stati contraenti a definire il periodo durante il quale va conservata la documentazione relativa alla formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose. Con le disposizioni dell’1.3.3.3 Appendice 1 SDR, tale termine è fissato ad almeno 10 anni per la Svizzera.