Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
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provenienti da crimini commessi all’estero e per i quali non esiste alcuna giurisdizione austriaca o del Liechtenstein competente. Le disposizioni modello del diritto del Liechtenstein sono identiche alle disposizioni modello austriache (eccetto il riferimento ai delitti fiscali)19. L’articolo 20b capoverso 2 (Verfall) del codice penale del Liechtenstein (CPL) sancisce quanto segue:
«Vermögenswerte, die aus einer mit Strafe bedrohten Handlung stammen, sind für verfallen zu erklären, wenn die Tat, aus der sie herrühren, auch durch die Gesetze des Tatorts mit Strafe bedroht ist, aber nach den para 62 bis 65 nicht den liechtensteinischen Strafgesetzen unterliegt, und kein Fiskaldelikt darstellt ».
Ai sensi del CPL, gli averi provenienti da un comportamento punibile, secondo il diritto del Liechtenstein ed estero, devono essere confiscati anche se il perseguimento non compete al Principato del Liechtenstein e a prescindere dal tipo di infrazione commessa. L’articolo prevede inoltre che i fatti che giustificano il provvedimento di confisca, e più precisamente la provenienza criminale dei fondi (ai sensi del cpv. 2), siano dimostrati dall’autorità di perseguimento penale. Per fare questo, i mezzi di prova devono essere forniti dallo Stato in cui ha avuto luogo l’infrazione all’origine dei fondi da confiscare. In altri termini, l’ottenimento dei mezzi di prova dipende, anche in questo caso, dalla collaborazione dello Stato richiedente o leso. Di conseguenza, la non appartenenza territoriale o personale prevista dal diritto del Liechtenstein non ammette di trascurare le condizioni di prova sopra menzionate, ma permette di procedere a una confisca senza aprire un procedimento nazionale contro una data persona, se lo Stato estero non è in grado di emettere una sentenza.
L’autorità svizzera può procedere a una confisca autonoma solo se ne ha la competenza ai sensi degli articoli 3-7 CP o in virtù di una disposizione speciale20, e non soltanto in ragione del luogo in cui si trovano i valori21. Il diritto svizzero non ammette dunque una confisca indipendente, nel senso del diritto del Liechtenstein. In sé sarebbe possibile introdurre una disposizione simile, ma ciò non basterebbe a risolvere il problema fondamentale che sia il diritto del Liechtenstein sia quello svizzero si trovano a dover risolvere; vale a dire disporre di prove sufficienti che attestino la provenienza criminale dei fondi in questione. Contrariamente al diritto del Liechtenstein (o austriaco), il diritto svizzero dispone inoltre già di molte più possibilità per restituire i beni provenienti da atti non soggetti alla giurisdizione svizzera. È il caso, in particolare, per i beni sequestrati che possono essere riconsegnati allo Stato richiedente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto nello Stato stesso (art. 74a AIMP). La restituzione avviene, di regola, su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. In casi eccezionali, ossia quando la provenienza dei valori patrimoniali bloccati è manifestamente illecita, la restituzione è possibile anche senza decisione di confisca da parte dello Stato richiedente.
In altre parole, se la Svizzera adottasse una disposizione analoga all'articolo 20b capoverso 2 CPL, questo tipo di confisca prevarrebbe sulla sopra menzionata regola
19 L’articolo 20 del Codice penale austriaco contempla principi generali sulla confisca di proventi illeciti. Il paragrafo 4 prevede, in particolare, la possibilità di confiscare a qualsiasi persona, compresa una persona giuridica, che trae beneficio illegalmente da un’infrazione criminale commessa da un’altra persona, il valore dei guadagni così ricavati.
20 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) RS 812.121
21 DTF 128 IV 145, cons. 2c