Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

precisato dal Tribunale federale nella sua sentenza relativa agli averi di Abacha16. Tenuto conto del fatto che non è possibile rinunciare completamente alla collaborazione del Paese vittima per l’ottenimento di prove sufficienti, il che pone non poche difficoltà nel caso degli «Stati dissestati», non pare adeguato sistematizzare la pratica estendendo l’articolo 260terCP a regimi stranieri corrotti, con l’unico scopo di confiscare più facilmente i valori patrimoniali che si trovano nel nostro Paese. Dal punto di vista politico e diplomatico, non è possibile considerare uniformemente tutte le PPE, i cui averi sono bloccati in Svizzera, membri di un’organizzazione criminale.

D’altro canto, introdurre una nuova infrazione che incrimini esclusivamente l’aumento di patrimonio (nel senso di arricchimento illecito), così come sancito da alcuni codici penali dell’America latina17 nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (CNUCC)18 andrebbe contro i principi fondamentali del diritto svizzero, in particolare quello secondo cui gli organi di perseguimento penale devono provare tutti i fatti che comportano una sanzione (in ragione della presunzione d’innocenza e, in particolare, della massima inquisitoria). Una norma di questo genere dovrebbe inoltre essere applicabile a tutti i pubblici ufficiali e alle autorità (svizzere e internazionali) e supporrebbe un’estensione dell’obbligo di dichiarare la propria situazione finanziaria. Una tale infrazione implicherebbe dunque il sollevamento di sospetti nei confronti di tutte le PPE in generale. Inoltre, una modificazione del codice penale concernente soltanto una categoria di persone straniere (le PPE e il loro entourage) che si trovano normalmente al di fuori del territorio svizzero, rappresenterebbe una misura difficilmente concepibile dal punto di vista dell’ambito di applicazione ratione personae. Modificare il codice penale non appare pertanto la soluzione opportuna.

La Costituzione non si pone quale obiettivo principale la risoluzione di casi legati all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Ai sensi dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione, il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni se la tutela degli interessi del Paese lo richiede. Tuttavia, considerato il suo carattere eccezionale, tale disposizione non potrebbe rappresentare una soluzione a lungo termine per risolvere i casi infruttuosi di assistenza giudiziaria. Non pare inoltre adeguato modificare l'articolo o introdurre nella Costituzione una disposizione supplementare che autorizzi la confisca di averi bloccati, nel caso specifico in cui il procedimento di assistenza giudiziaria non dovesse avere esito.

1.7 Diritto comparato

La Svizzera non è il solo Stato che si trova ad affrontare problemi simili in materia di PPE. Tra gli Stati limitrofi della Svizzera, soltanto l’Austria e il Liechtenstein contemplano nel loro codice penale meccanismi che prevedono la confisca di beni

16 Cfr. nota 8, e in particolare cons. 9.1

17 Cfr. l’art. IX della Convenzione interamericana contro la corruzione.

18 Cfr. l'art. 20 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (CNUCC). L’infrazione in questione concerne qualsiasi aumento sostanziale dei beni di un pubblico ufficiale che quest’ultimo non può ragionevolmente giustificare rispetto ai suoi redditi legittimi. L’articolo 20 contempla inoltre l’inversione dell’onere della prova, in cui occorre giustificare che l’aumento sostanziale dei beni del pubblico ufficiale proviene da un’attività lecita.