Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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della restituzione (consegna dei beni allo Stato), il che non gioverebbe né all’immagine della Svizzera né a quella del Paese leso. In secondo luogo, una confisca autonoma di natura penale non permetterebbe di risolvere i problemi pratici che si presentano riguardo alle prove nelle cause che coinvolgono gli «Stati dissestati». Alla luce di tali considerazioni, non pare dunque opportuno completare il diritto penale con una disposizione che tragga ispirazione dal modello austriaco e del Liechtenstein.

È stata presa in esame anche la soluzione della cosiddetta «non conviction based forfeiture», conosciuta anche come «civil forfeiture» nei Paesi di Common Law. Come ben indica il nome, tale procedimento in rem permette di confiscare gli averi in assenza di una sentenza definitiva ed esecutiva di condanna (in personam). Un procedimento di questo tipo prevede fondamentalmente condizioni più flessibili per soddisfare l’onere probatorio o, addirittura, un’inversione dell’onere della prova a carico delle autorità di perseguimento. Benché poche giurisdizioni prevedano attualmente tali confische di beni civili, viene constatato tendenzialmente un aumento dell'introduzione di legislazioni autonome che autorizzano il recupero di averi di provenienza illecita22. Sennonché tale pratica non risolve comunque il problema dell’assistenza giudiziaria con gli «Stati dissestati». La procedura implica infatti nella maggior parte dei casi la collaborazione dello Stato da cui i beni provengono, mentre il Paese in questione non è nelle condizioni di offrire il proprio appoggio. D’altro canto, tali procedimenti civili sono esclusivamente di competenza dei tribunali, il che esclude il ricorso alle prerogative costituzionali di politica estera del nostro Consiglio. Una legislazione simile che autorizzi in Svizzera questo tipo di confisca non sostituirebbe inoltre i provvedimenti di blocco pattuiti nel quadro dell’assistenza giudiziaria che rischierebbero di essere tolti, una volta terminato il procedimento fondato sull'AIMP. Questo tipo di legislazione non sarebbe neppure indicato per contemplare disposizioni concernenti le modalità di restituzione degli averi.

1.8 Progetto di legge in consultazione

Malgrado i costanti miglioramenti, il sistema legale attualmente in vigore non permette di sopperire alle carenze degli «Stati dissestati» nei procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. In effetti, questo sistema è basato su un partenariato con lo Stato richiedente. Le leggi attuali, inoltre, non si prestano a una modifica che consenta di ovviare a questa situazione, come del resto il diritto comparato non offre una soluzione adeguata. Di conseguenza, è necessario prevedere una nuova regolamentazione specifica sotto forma di una base legale formale che contempli tutti gli aspetti del problema, ovvero il blocco, la confisca e la restituzione degli averi. Considerata l’efficienza del sistema in vigore, è del resto prevedibile che l’applicazione futura di questa legge sarà estremamente limitata. Rimane il fatto che la legge risponde a una reale esigenza di completare il sistema attuale nel caso specifico dell’assistenza giudiziaria correlata agli «Stati dissestati».

22 Si pensi ad esempio al caso del Sudafrica, di Antigua e Barbuda, dell'Australia, nonché di talune province del Canada, agli Stati Uniti, all’Irlanda, all’Italia, al Regno Unito e alla Slovenia.