Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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1.4 Interventi parlamentari

Nel corso dell’estate 2007, quando il prolungamento del blocco degli averi di Jean-Claude Duvalier e della sua cerchia era oggetto di numerosi articoli di stampa, furono depositati tre interpellanze14 e un postulato15, in un intervallo di tempo piuttosto ravvicinato. Gli interventi parlamentari sono stati tutti accolti dal nostro Consiglio.

In particolare, il postulato Gutzwiller ci chiedeva di presentare un rapporto che esponesse la procedura da seguire al momento della restituzione di fondi bloccati, qualora lo Stato al quale era stata prestata l’assistenza giudiziaria non fosse nelle condizioni di applicare un procedimento legale conforme ai principi elementari su cui si fondano i diritti dell’uomo. Il 12 settembre 2007, abbiamo proposto di accettare il postulato e di elaborare le basi legali necessarie per completare, all’occorrenza, l’attuale legislazione.

1.5 Limitazioni dell’attuale quadro giuridico

Il quadro giuridico svizzero ha permesso di risolvere numerosi casi di blocco e di restituzione di averi di provenienza illecita di PPE, basti pensare ai dossier Marcos, Abacha, Montesinos, come pure ai casi dell’Angola e del Kazakstan. Tutte le vicende sopra menzionate hanno infatti potuto essere risolte grazie a soluzioni innovative e pragmatiche. Se si considerano altre situazioni, emerge tuttavia che le attuali disposizioni legali in materia di assistenza giudiziaria non permettono di affrontare tutti i casi particolari che potrebbero ipoteticamente presentarsi. In effetti, alcuni «Stati dissestati» non sono sempre nelle condizioni di espletare i procedimenti giudiziari contro le PPE in questione. Tale situazione è attribuibile sia allo stato di degrado in cui l'apparato giudiziario si trova, dopo anni d'instabilità politica o di dittatura, sia all'influenza che l'ex-presidente e il suo entourage possono ancora esercitare all'interno del Paese. Ciò significa, in concreto, che in situazioni di questo genere la Svizzera dovrebbe sbloccare gli averi, benché di provenienza palesemente delittuosa, poiché l’illiceità non è stata sancita formalmente da una sentenza. Va da sé che una soluzione di questo genere non può che nuocere all’immagine della Svizzera e della sua piazza finanziaria.

I casi Duvalier e Mobutu illustrano bene tali limitazioni (cfr. appendice 2). Anche nei casi risolti con successo, vale la pena osservare che ha avuto luogo un monitoraggio, benché non previsto da una chiara base legale. Controllare che le restituzioni avvengano è di fondamentale importanza per almeno tre ragioni. Innanzitutto, in questo modo ci si assicura che i fondi non vengano reimmessi nel circuito degli averi illeciti, in seguito perché si contribuisce a rafforzare e a dare credibilità alla piazza finanziaria elvetica e, infine, perché un controllo mira a garantire che le popolazioni locali possano effettivamente beneficiare dei fondi restituiti, attraverso programmi di aiuto allo sviluppo, in particolare negli ambiti della salute e dell'educazione.

14 07.3336, Berberat Didier, Fonds Duvalier, Colmare le lacune del diritto svizzero; 07.3324, Gysin Remo, Blocco degli averi di Duvalier in Svizzera; 07.3499, Marty Dick, Confisca degli averi di despoti; l'affaire Duvalier.

15 07.3459, Gutzwiller Felix, Assistenza giudiziaria nel caso dei «Failing States».