Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
sull’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione, di cui una simile base non costituisce la finalità iniziale;
§ evitare la restituzione agli aventi diritto dei conti di valori patrimoniali di provenienza illecita di PPE bloccati in procedimenti di assistenza giudiziaria, a causa della situazione di «dissesto» dello Stato richiedente;
§ dare una base legale formale e linee direttrici concernenti la restituzione dei valori patrimoniali confiscati a beneficio del Paese di provenienza. In effetti, il diritto svizzero non contempla alcuna disposizione che disciplini questo punto. Tutti i casi risolti in passato sono stati oggetto di soluzioni di restituzione ad hoc.
1.8.3 Campo d’applicazione
Fondamentalmente, il disegno di legge non comporta nuove attività o competenze per le autorità svizzere che già in passato hanno bloccato, sequestrato e restituito diverse centinaia di milioni di franchi in favore dello Stato di provenienza per il tramite di procedimenti giudiziari. In compenso il progetto ridefinisce il campo d’applicazione di queste misure, per estenderle ai casi in cui i procedimenti di assistenza giudiziaria non possono avere esito a causa delle condizioni di dissesto dello Stato richiedente.
Nonostante il fatto che la situazione di dissesto di uno Stato ponga problemi nel quadro dell’assistenza giudiziaria anche quando il Paese richiedente è la Svizzera stessa, come in caso di riciclaggio o di corruzione commessi in Svizzera, il disegno di legge non contempla questa fattispecie. Si tratta infatti di un problema che oltrepasserebbe l’ambito della legge proposta. Detto in termini più precisi, conviene evitare che la Svizzera si sostituisca totalmente alle autorità di perseguimento degli Stati terzi che sono e devono restare competenti in materia di lotta alla corruzione e all’impunità. Una domanda di assistenza giudiziaria rivolta alla Svizzera rappresenta infatti la garanzia della volontà politica d’agire di uno Stato richiedente e della sua determinazione a cooperare. Nel caso in cui la Svizzera non fosse lo Stato richiesto ma quello richiedente, una simile domanda e, di conseguenza, una simile volontà verrebbe a mancare. Inoltre, il problema espostoci nel postulato Gutzwiller si limita alla questione dell’assistenza giudiziaria correlata agli Stati richiedenti in condizioni di dissesto.
Il blocco degli averi resta di nostra competenza, senza doversi ancora basare sull’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione. Come con questo articolo, restiamo liberi di valutare l’opportunità politica di proporre il procedimento di confisca, il cui obiettivo è tutelare la piazza finanziaria svizzera. A questo fine pondereremo, come attualmente, una serie di interessi che spaziano dalle relazioni bilaterali alle possibilità di ristabilire lo Stato di diritto nel Paese richiedente, passando per considerazioni di ordine economico e di sicurezza.
Ciò premesso, la competenza prevista all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione rimane intatta per i casi che non rientrerebbero nel quadro della nuova legge. In determinate situazioni d’urgenza, l’esperienza ha infatti dimostrato che dovevamo poter bloccare provvisoriamente determinati averi prima che venisse avanzata una domanda formale di assistenza giudiziaria, allo scopo di evitare una delocalizzazione