Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
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inopinata di questi ultimi fuori dalla Svizzera e salvaguardare così l’integrità del procedimento23.
1.8.4 Presunzione d’illiceità e confisca
La legge consente allo Stato di bloccare e poi confiscare determinati valori patrimoniali appartenenti a PPE o alla loro cerchia. Il sequestro di averi appartenenti a una PPE o alla sua cerchia costituisce una forma di confisca relativamente recente. Considerando questi aspetti, è opportuno ricollocare la questione nel contesto della protezione della piazza finanziaria svizzera e degli interessi dei Paesi defraudati da PPE.
L'obiettivo della legge è quello di permettere la confisca di simili averi di provenienza illecita, per evitare che gli aventi diritto ne dispongano in seguito al mancato esito del procedimento di assistenza giudiziaria. Per confiscare, ad esempio, un milione di franchi depositati in Svizzera da un ex Capo di Stato notoriamente corrotto, occorre che un procedimento di assistenza abbia luogo e sfoci in una sentenza che confermi la provenienza illecita degli averi. Ora, l’assistenza giudiziaria nei casi di «Stati dissestati» non conduce perlopiù a una simile sentenza, bensì a una decisione negativa. Quest’ultima implica la revoca del blocco degli averi a vantaggio dell’avente diritto, in questo caso l’ex Capo di Stato notoriamente corrotto. Un epilogo simile non è soddisfacente su nessun piano e si ripercuote tra l’altro pesantemente sulla piazza finanziaria elvetica.
Sulla base di questi elementi, la soluzione proposta mira a rendere possibile la confisca di valori patrimoniali senza che la Svizzera debba ottenere la prova della loro provenienza illecita. Il fatto che gli aventi diritto non siano in grado di dimostrare con preponderante verosimiglianza la provenienza lecita degli averi ne giustifica la confisca. Questa visione nasce dal concetto che valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di una PPE notoriamente corrotta o della sua cerchia sono, con tutta probabilità, di provenienza illecita, al pari dei fondi appartenenti a un membro di un’organizzazione criminale.
Dal punto di vista della tecnica giuridica, si tratta di una presunzione d’illiceità soggetta a determinate condizioni. Questa non è tra l’altro la prima eccezione che si piega a questo principio, come dimostrano gli articoli 72 CP e 87 capoverso 2 della legge sull’asilo (LAsi). Peraltro, neanche in materia di diffamazione (art. 173 CP) è necessario provare che le imputazioni del colpevole sono menzognere; incombe al contrario a quest’ultimo l’onere di provare l’esattezza delle proprie affermazioni. Più specificamente, la regolamentazione proposta si avvicina in particolare alla presunzione della proprietà fondata sul possesso, disciplinata all’articolo 930 del Codice civile24 (CC): conformemente a questa disposizione, basata a sua volta sul principio della buona fede enunciato all’articolo 2 CC, il possessore di una cosa mobile né è presunto proprietario. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è tuttavia escluso invocare questa presunzione quando si tratta di un cosiddetto possesso
23 Nei casi Marcos nel 1986 e Mobutu nel 1997, era stato necessario bloccare urgentemente i valori che si trovavano in Svizzera in attesa che il nostro Paese ricevesse una domanda di assistenza giudiziaria e per evitare la sparizione dei beni.
24 RS 210.