Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
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«equivoco»25, dato quando le circostanze relative all’acquisizione del possesso o all’esercizio della facoltà di disporre sono poco chiare e sussistono dubbi sulla validità giuridica del titolo di acquisizione. In questo caso, incombe al possessore provare il carattere legittimo dell’acquisizione.
L'avamprogetto di legge preconizza una soluzione analoga: quando, per il tramite di una domanda di assistenza giudiziaria preliminare, emerge che una PPE sarebbe corrotta e avrebbe beneficiato di un aumento esorbitante del proprio patrimonio, è opportuno perlomeno sospettarla di aver acquisito illecitamente i valori patrimoniali bloccati. In un certo senso, si tratta di una contaminazione dei valori patrimoniali da parte della PPE in questione, contaminazione derivante dal suo antecedente comportamento sospetto. In queste condizioni, appare ragionevole imporre alla persona interessata l’obbligo di dimostrare l’infondatezza del sospetto.
La persona in questione può evitare la confisca sovvertendo la presunzione, vale a dire dimostrando la provenienza lecita dei valori patrimoniali. Se riesce a provare di essersi arricchita in modo legale, la presunzione viene a cadere. L’articolo 2 considera non soltanto i valori di cui la PPE interessata è proprietaria (cpv. 1), ma anche quelli detenuti dalla sua cerchia (cpv. 2), ovvero persone fisiche e giuridiche a lei legate.
1.8.5 Prescrizione
I casi di averi di PPE pongono spesso problemi correlati alla prescrizione a causa della durata dei «regni politici» delle persone in questione.
Nella vicenda dei fondi Duvalier, il Tribunale federale ha dichiarato che le condizioni poste dall'AIMP in materia di prescrizione erano troppo rigide per i casi di recupero di averi di dittatori deposti: «Il protrarsi dei procedimenti, le difficoltà nella costituzione di prove possono rivelarsi ostacoli insormontabili. Spetta pertanto al legislatore apportare le correzioni e le facilitazioni necessarie onde tener conto delle particolarità di tali procedimenti»26.
La confisca prevista dalla presente legge è un provvedimento amministrativo e si fonda sull’illiceità al momento dell’acquisizione dei valori patrimoniali in questione (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. b: "di provenienza illecita"). Poiché questo provvedimento non costituisce una sanzione penale, è irrilevante se l’atto illecito commesso al momento dell’acquisizione sia ancora punibile al momento della confisca. La prescrizione dell’azione penale non sortisce effetti sulla provenienza illecita dei valori patrimoniali (cfr. art. 5 cpv. 3). Questi possono essere confiscati malgrado la prescrizione.
25 Decisione non pubblicata del 16 settembre 2008, 5A_279/2008/ «Un possesso è equivoco, per esempio, quando le circostanze relative alla sua acquisizione o all’esercizio della facoltà di disporre sono poco chiare o suscettibili di più spiegazioni (DTF 71 II 255), o quando le circostanze in cui il possessore è entrato in possesso sono rimaste oscure e fanno piuttosto dubitare della legittimità del titolo in virtù del quale il possesso è stato acquisito (DTF 76 II 344). Incombe al possessore che invoca la presunzione di proprietà di apportare spiegazioni sufficienti sull’origine del suo possesso (sentenza 5P.391/2006 del 18 dicembre 2006 cons. 6)».
26 Sentenza 1C_374/2009 del 12 gennaio 2010, cons. 7.