Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine
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mica, ma di una qualifica attribuita ad hoc in funzione del procedimento in atto. In altre parole, quella che viene esaminata è la capacità, rispettivamente l’incapacità, dello Stato richiedente di svolgere un procedimento penale che soddisfi i criteri della legge sull’assistenza penale internazionale29.
Di fronte alla situazione di dissesto di uno Stato richiedente, l’autorità competente informa il DFAE della conclusione di tutti i procedimenti che rientrano nella definizione della LRAI (cfr. art. 12). Non appena disponiamo il blocco, per un breve periodo, ossia fino a quando la decisione di sospendere l’assistenza diviene definitiva e passa in giudicato, i due provvedimenti di blocco si accavallano. Nella pratica l’accavallamento è necessario per evitare, anche per breve tempo, che gli averi rimangano a disposizione degli aventi diritto. Il fatto che oggi sia possibile trasferire averi in un breve lasso di tempo, rende indispensabile che il blocco sia costantemente mantenuto.
La nozione di «valore patrimoniale» si riferisce a tutti i beni della PPE che si trovano in Svizzera, sia sotto forma di oggetti materiali che di beni immateriali, come i conti bancari. Si tratta innanzitutto di denaro liquido o di strumenti finanziari facilmente negoziabili depositati in Svizzera30, compresi gli interessi e gli altri redditi che vi si aggiungono dal momento della decisione iniziale di blocco. I casi Duvalier e Mobutu hanno dimostrato che la PPE può possedere in Svizzera anche immobili o valori mobiliari depositati presso una banca. La definizione deve pertanto essere estesa anche a beni mobiliari e immobiliari. Nella pratica, tuttavia, i valori soggetti a blocco e confisca in virtù della LRAI sono quelli che sono stati oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell’ambito di un procedimento di assistenza in materia penale internazionale (cfr. art. 2 lett. a).
La nozione di «facoltà di disporre» è analoga a quella che figura nelle disposizioni del Codice penale sulla confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale. La facoltà di disporre si accosta alla nozione di «disponibilità», ossia la volontà di possedere una cosa in funzione della possibilità effettiva31. Si tratta, per esempio, di un avente economicamente diritto ai sensi della LRD che, in un modo o nell’altro (tramite procure, trust o uomini di paglia, per esempio), ha accesso ai valori di un conto bancario di cui non è titolare e di cui ha facoltà di disporre anche solo indirettamente (per esempio attraverso una società che detiene apparentemente in modo esclusivo il potere di firma, ma che è tenuta, per contratto, a eseguire le istruzioni del cliente). Sono intese tutte le possibili relazioni di una persona con questi valori. Si citino, per esempio, il titolare del conto (Kontoinhaber), l’avente economicamente diritto (wirtschaftlich Berechtigter), come il mandatario (Bevollmächtigter) o il procuratore (Zeichnungsberechtigter).
A livello internazionale, i termini «persone politicamente esposte» e «cerchia» non sono definiti in modo univoco32. La definizione di PPE del Groupe d’Action Financière (GAFI), per esempio, è stata significativamente ripresa dalla Banca mondiale,
29 Il messaggio sullo Statuto di Roma precisa che « è concepito in modo che la Corte possa intervenire soltanto se gli Stati non intendono o non sono in grado di rispettare quest’obbligo di perseguire, punire o fornire assistenza giudiziaria.». Messaggio del CF 15.11.2000 (FF 2001 311), pag. 366; enfasi dell’autore.
30 Limitazioni nel settore della gestione di valori patrimoniali; http://www.finma.ch/archiv/gwg/f/dokumentationen/publikationen/gwg_auslegung/pdf/48797.pdf
31 Art. 72 CP e messaggio relativo FF 1993 III 193, 247
32 Politically exposed persons, Refining the PEP definition, White paper produced by World-Check, 2a ed., 2008; http://www.world-check.com/whitepapers/2008/?page=1.