Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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PPE, decidere se l’immunità debba essere mantenuta o no38. Considerando il carattere sussidiario della legge rispetto all’assistenza giudiziaria, che presuppone l'esistenza di un procedimento nazionale, la questione delle immunità delle PPE non deve essere regolata né dalla legge né tantomeno nel quadro dell’AIMP.

Quattro condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente affinché si possa procedere al blocco di valori patrimoniali, valori fino allora bloccati nel contesto dell’assistenza giudiziaria:

• La prima condizione è che sia pendente un procedimento di as-

sistenza giudiziaria nei confronti di una PPE o di un membro della sua cerchia che ne blocchi i valori patrimoniali. Questo

procedimento di assistenza dimostra la volontà dello Stato richiedente di cooperare. Questa condizione lascia anche presupporre il carattere sussidiario della presente legge rispetto all’assistenza penale internazionale.

• La seconda condizione è che la PPE o il membro della sua cerchia abbia la facoltà di disporre dei valori patrimoniali. Questa condizione restringe il campo d’applicazione della legge ai casi problematici di PPE rimaste impunite in «Stati dissestati».

• La terza condizione si riferisce all’incapacità dello Stato di provenienza di adempiere le esigenze del procedimento di as-

sistenza giudiziaria a causa della sua situazione di dissesto, di

modo che la richiesta di assistenza non possa aver esito. Due sono le ipotesi possibili: lo Stato richiedente non è in grado di fornire – per incapacità o per volontà – la collaborazione necessaria, come nei casi Duvalier e Mobutu; oppure la richiesta è irricevibile ai sensi dell’articolo 2 AIMP39. Questa «situazione di dissesto», che ricalca quella contenuta nello Statuto di Roma, viene verificata caso per caso in funzione del procedimento in questione. In altre parole, è la capacità dello Stato di svolgere un procedimento penale che risponda ai criteri in materia di assistenza penale internazionale a essere esaminata. La valutazione è effettuata, da una parte, in base ai documenti a sostegno del procedimento di assistenza e, dall’altra, in base ai documenti elaborati da organizzazioni internazionali quali l’ONU o la Banca mondiale.

• La quarta, che permette al nostro Consiglio di esercitare le sue prerogative di politica estera, riguarda la necessità di salvaguardare gli interessi della Svizzera. Questa condizione evita alla Svizzera di essere manipolata attraverso procedimenti di assistenza giudiziaria avviati ipoteticamente negli Stati richiedenti per ragioni d’opportunismo politico. Inoltre ci permette di salva-

38 Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 32 (RS 0.191.01); Corte internazionale di giustizia, sentenza del 14 febbraio 2002, Ordine d’arresto dell’11 aprile 2000 (Repubblica democratica del Congo c. Belgio), pag. 26.

39 L’articolo 2 lett. a AIMP prevede che «la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all’estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici».