Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Parte speciale

2.1 Struttura della legge

La legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita comprende 6 sezioni. La sezione 1 contiene le disposizioni generali (oggetto). La sezione 2 definisce le condizioni di blocco dei valori patrimoniali, ne stabilisce la durata, così come la possibilità di giungere a una soluzione negoziale. La sezione 3 definisce la procedura e le condizioni di confisca dei valori patrimoniali e prende in considerazione i diritti di terzi. La sezione 4 prevede il principio e le modalità di restituzione dei valori patrimoniali confiscati. La sezione 5 definisce i rimedi giuridici previsti e getta le basi per la collaborazione tra autorità. La sezione 6 contiene infine le disposizioni finali (modifica necessaria del diritto vigente ed entrata in vigore della legge).

2.2 Commento dettagliato delle disposizioni della legge

Art.1 – Oggetto

Questa disposizione definisce in grandi linee l’oggetto della legge. Essa sancisce il principio di sussidiarietà della legge rispetto all’assistenza giudiziaria. La legge è applicabile solo nel caso in cui tale richiesta di assistenza non possa avere esito, come nei casi Duvalier e Mobutu, a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente e del fatto che dei valori patrimoniali di PPE sono bloccati in Svizzera nel contesto di questo procedimento.

Art.2 – Condizioni

Da un punto di vista sistematico, questa disposizione codifica la prassi attuale del nostro Consiglio in materia di blocco, basata finora sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. Anche se questa prassi non è mai stata contestata dai Tribunali federali27, l’applicazione costante dell’articolo 184 capoverso 3 Cost. nel corso degli ultimi anni giustifica l'emanazione di una base legale formale che codifichi la prassi di bloccare provvisoriamente i valori patrimoniali.

Il blocco è il primo dei provvedimenti previsti dalla legge. Con l’obiettivo di evitare la fuga di averi, esso si sostituisce al blocco disposto nell’ambito dell’assistenza giudiziaria in materia penale che, a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente, rischia di decadere.

La definizione di «situazione di dissesto» contenuta in questo articolo riprende i termini dell’articolo 17 capoverso 3 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale28. Questa definizione è strettamente circoscritta alla situazione di uno Stato che ha aperto un determinato procedimento di assistenza giudiziaria con la Svizzera. Non si tratta di una valutazione generale della situazione politica o econo-

27 DTF 131 III 652; 132 I 229 (caso Mobutu); sentenza del 14 marzo 2008 del Tribunale amministrativo federale (caso Duvalier).

28 RS 0.312.1