Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/95: Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione di averi di provenienza illecita, LRAI) · 40 pagine

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guardare gli interessi di politica estera ai sensi dell’articolo 184 della Costituzione, come nei casi Mobutu e Duvalier.

Art. 3 – Durata

Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale dispone il blocco per un periodo limitato e lo rinnova, se necessario, prima che questo giunga a termine. L’articolo 3 prevede al contrario che il nostro Consiglio si pronunci una sola volta in merito al blocco e che quest’ultimo duri sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca. In questo senso la disposizione mira a definire un quadro temporale al provvedimento, che dunque è limitato in termini di durata. Implicitamente essa suggerisce anche che l’obiettivo ultimo del provvedimento di blocco è la confisca degli averi sulla base di una decisione giudiziaria.

Il secondo capoverso prevede che l’azione di confisca debba essere proposta entro cinque anni. In questo lasso di tempo il DFAE può raccogliere gli elementi probatori necessari per proporre un’azione di confisca. Parallelamente, in vista di una soluzione negoziale esso può se necessario negoziare direttamente con gli aventi diritto i cui averi sono stati bloccati (vedi art. 4). I cinque anni vanno calcolati dal passaggio in giudicato della decisione di blocco, ossia dopo che tutte le vie di ricorso sono state esaurite (vedi art. 11). Il periodo di cinque anni rappresenta un compromesso tra la durata della lesione alla garanzia della proprietà e l’evoluzione di certe situazioni politiche, come dimostrato dalla vicenda Duvalier.

Se le condizioni materiali del blocco (art. 2) non sono più soddisfatte prima che sia proposta un’azione di confisca o prima che sia stata pronunciata una decisione in merito all’azione (art. 5), possiamo revocare il provvedimento. Una situazione simile potrebbe presentarsi per esempio in caso di ripresa dell’assistenza giudiziaria. Se le condizioni poste nell’articolo 2 sono nuovamente soddisfatte, possiamo disporre nuovamente un provvedimento di blocco.

Art. 4 – Soluzione negoziale

I provvedimenti di blocco disposti dal nostro Consiglio in base all’articolo 184 capoverso 3 Cost. sono spesso accompagnati da un mandato negoziale affidato al DFAE.

Da un punto di vista pragmatico, una soluzione negoziale deve restare possibile. In caso di successo, questa permette infatti di accorciare il procedimento di blocco e di accelerare la restituzione dei valori bloccati. Il meccanismo di negoziazione è avviato dal DFAE in funzione delle caratteristiche specifiche del caso e a condizione che gli aventi diritto dei valori bloccati intendano parteciparvi. La chiave di ripartizione dei valori tra gli Stati di provenienza e gli aventi diritto degli stessi è negoziata di volta in volta. La conclusione di una soluzione negoziale da noi avallata consente di revocare il blocco dei valori patrimoniali. La restituzione di tali valori avviene secondo le modalità convenute nell’ambito della soluzione negoziale applicando per analogia gli articoli 8–10.

Art. 5 – Procedura

I casi di assistenza giudiziaria con gli «Stati dissestati» risultano problematici per ciò che concerne l’assunzione delle prove e l’accertamento dei fatti. Molto spesso questi